Art. 4. Durata La presente convenzione e' efficace dalla data della sua sottoscrizione ed ha durata di 12 (dodici) mesi. Sono consentite proroghe motivate, soggette a preventiva approvazione da parte del Commissario, non superiori complessivamente a mesi due, oltre il termine suddetto, qualora, per cause non imputabili all'esecutore, non sia possibile il rispetto dei termini previsti in cronoprogramma.