(Convenzione-art. 4)
                               Art. 4. 
 
 
                               Durata 
 
    La  presente  convenzione  e'  efficace  dalla  data  della   sua
sottoscrizione ed ha durata di 12 (dodici) mesi. 
    Sono  consentite  proroghe  motivate,   soggette   a   preventiva
approvazione da parte del Commissario, non superiori complessivamente
a mesi due,  oltre  il  termine  suddetto,  qualora,  per  cause  non
imputabili all'esecutore, non sia possibile il rispetto  dei  termini
previsti in cronoprogramma.