Art. 14 
 
Disposizioni per gli operatori della settore dei bioliquidi, che  non
  aderiscono al Sistema nazionale di certificazione, per  beneficiare
  di sistemi incentivanti 
 
  1. Gli operatori economici della catena di consegna dei bioliquidi,
che beneficiano di sistemi di incentivazione, devono  rilasciare,  in
accompagnamento  alla  partita  in  uscita,  una   dichiarazione   di
sostenibilita' o un certificato di sostenibilita' conforme  a  quanto
e' previsto dal presente decreto per gli operatori che aderiscono  al
Sistema nazionale di certificazione. 
  2. Ai fini di cui  al  comma  1,  gli  operatori  della  catena  di
consegna dei bioliquidi di cui all'art. 10, comma 1, riportano  nella
dichiarazione o certificazione, in accompagnamento alle partite lungo
tutta la catena di consegna, le informazioni di cui all'art. 9, commi
2, 3, 5 e 6, con le seguenti eccezioni: 
    a) in  luogo  del  codice  alfanumerico  identificativo  previsto
all'art. 9, commi 2, lettera f), 3, lettera c), 5, lettera  g)  e  6,
lettera h), possono essere indicati i dati anagrafici  dell'organismo
di  certificazione  coinvolto   nelle   verifiche   della   fase/fasi
produttiva  e  il  codice  identificativo  che  l'organismo  ha  loro
attribuito; 
    b)  in  luogo  del  codice  identificativo  dell'ultima  verifica
effettuata dall'organismo  di  certificazione  previsto  all'art.  9,
commi 2, lettera i), 3, lettera f), 5, lettera m) e  6,  lettera  n),
puo'  essere  indicata  la  data  dell'ultima   verifica   effettuata
dall'organismo di certificazione ovvero ogni elemento  utile  al  suo
reperimento; 
    c)  in  luogo  del  codice  operativo  dell'operatore  economico,
laddove il sistema volontario non lo preveda, i dati anagrafici dello
stesso, al fine di garantire la rintracciabilita' del prodotto; 
    d) in luogo delle informazioni  previste  all'art.  9,  commi  2,
lettera o), 3, lettera m), 5, lettera  q)  e  6,  lettera  r),  vanno
fornite  le  informazioni  nelle  modalita'  previste   dal   sistema
volontario. 
  3. Ai fini di cui al comma 1, la dichiarazione di sostenibilita'  o
il certificato di sostenibilita' devono essere accompagnate, nei casi
previsti al comma 4, anche da  una  dichiarazione  dell'organismo  di
certificazione attestante che tutte le informazioni  contenute  nelle
dichiarazioni e nelle certificazioni siano sotto il suo controllo. La
dichiarazione e' redatta in lingua italiana  o  inglese,  secondo  il
modello di cui all'allegato 4, durante la  verifica  di  sorveglianza
prevista secondo le regole del sistema  volontario,  ha  validita'  a
partire dal momento del rilascio della stessa e fino alla  successiva
visita  in  azienda,  e  viaggia  in  copia  alle  dichiarazioni   di
sostenibilita' o ai certificati di sostenibilita'. 
  4. La dichiarazione di cui al comma 3 e' necessariamente richiesta: 
    a)  nel  caso  in  cui  tutta  la  filiera  aderisca  al  sistema
volontario oppure ad un accordo, per l'ultimo operatore economico che
emette il certificato di sostenibilita' e che cede il prodotto finale
all'utilizzatore; 
    b) nel  caso  in  cui  l'ultimo  operatore  aderisca  al  Sistema
nazionale  di  certificazione,  per  l'ultimo   operatore   economico
aderente  ad  un  sistema  volontario  o  un  accordo,   che   emette
dichiarazione di sostenibilita' e cede il prodotto  ad  un  operatore
economico aderente al sistema nazionale. 
  5.  La  dichiarazione  di  sostenibilita'  e  il   certificato   di
sostenibilita' di cui al  comma  1  devono  essere  redatti  da  ogni
operatore afferente la catena di produzione ai sensi del decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445,  e  successive
modificazioni; nel caso in cui l'operatore sia operante al  di  fuori
del territorio comunitario, la documentazione dovra'  essere  redatta
come dichiarazione giurata rilasciata in tribunale o alla presenza di
un «notary public» asseverata dall'ambasciata italiana,  consolato  o
da altre autorita' riconosciute da accordi bilaterali. Nei Paesi  che
hanno  sottoscritto  la  Convenzione  dell'Aja  del  5  ottobre  1961
relativa  all'abolizione  della  legalizzazione  di   atti   pubblici
stranieri,  vale  l'apposizione  della   «postilla»   (o   apostille)
rilasciata dalla competente autorita' interna designata  da  ciascuno
Stato - e indicata per  ciascun  Paese  nell'atto  di  adesione  alla
convenzione stessa.