Art. 19 
 
        Certificazione per i carburanti rinnovabili avanzati 
 
  1. Le  disposizioni  relative  alla  certificazione  di  carburanti
rinnovabili  avanzati  sono  adottate  con  decreto   del   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  di  concerto
con il Ministero dello sviluppo economico e con  il  Ministero  delle
politiche agricole alimentari e forestali. 
  2. Nelle more della pubblicazione del decreto di cui al comma 1, si
applicano le disposizioni di cui  al  presente  decreto,  per  quanto
compatibili.