IL DIRIGENTE 
                    dell'area pre-autorizzazione 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art.  48  del  decreto-legge  30  settembre  2003  n.  269,
convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre  2003,  n.  326,
che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA); 
  Visto il decreto del Ministro della  salute,  di  concerto  con  il
Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e  delle
finanze, 20 settembre  2004,  n.  245,  e  successive  modificazioni,
recante norme sull'organizzazione e il funzionamento AIFA; 
  Visto  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento del personale dell'AIFA, adottato dal  consiglio  di
amministrazione con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 27  settembre  2018,
registrato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo  30
giugno 2011, n. 123, dall'Ufficio centrale  del  bilancio  presso  il
Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il
dott. Luca Li Bassi e' stato nominato direttore generale dell'AIFA  e
il relativo contratto individuale di lavoro con decorrenza 17 ottobre
2018, data di effettiva assunzione delle funzioni; 
  Vista la determina direttoriale n. 1792 del 13 novembre  2018,  con
cui   la   dott.ssa    Sandra    Petraglia,    dirigente    dell'Area
pre-autorizzazione,  e'  stata  delegata   dal   direttore   generale
all'adozione dei  provvedimenti  di  autorizzazione  della  spesa  di
farmaci orfani per malattie rare e di farmaci che  rappresentano  una
speranza  di  cura,  in   attesa   della   commercializzazione,   per
particolari e gravi patologie, nei limiti  della  disponibilita'  del
«Fondo del 5%», di cui all'art. 48, commi 18 e 19 ,  lettera  a)  del
decreto-legge n. 269/2003, convertito con modificazioni  dalla  legge
n. 326/2003 e dei provvedimenti per l'aggiornamento  dell'elenco  dei
medicinali  erogabili  a  totale  carico   del   Servizio   sanitario
nazionale, ai sensi della legge n. 648/1996; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 28 settembre 2004 che ha
costituito  la  Commissione  consultiva   tecnico-scientifica   (CTS)
dell'AIFA; 
  Visto il decreto-legge 21 ottobre 1996,  n.  536,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n.  648,  relativo  alle
misure  per  il  contenimento   della   spesa   farmaceutica   e   la
determinazione del tetto di spesa per l'anno 1996 e, in  particolare,
l'art. 1, comma 4, che  dispone  l'erogazione  a  totale  carico  del
Servizio sanitario nazionale  per  i  medicinali  innovativi  la  cui
commercializzazione  e'  autorizzata  in  altri  Stati  ma  non   sul
territorio  nazionale,  dei  medicinali  non  ancora  autorizzati  ma
sottoposti a sperimentazione clinica e dei  medicinali  da  impiegare
per un'indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata; 
  Visto il provvedimento della Commissione unica del  farmaco  (CUF),
del 20 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 19
settembre 2000 con errata-corrige nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del
4 ottobre 2000, concernente l'istituzione dell'elenco dei  medicinali
erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale  ai  sensi
della legge 23 dicembre 1996, n. 648; 
  Visto il provvedimento CUF del  31  gennaio  2001,  concernente  il
monitoraggio clinico dei medicinali inseriti  nel  succitato  elenco,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 marzo 2001, n. 70; 
  Vista la determina AIFA n. 1430 del  2  dicembre  2014,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale  n.  292  del  17  dicembre  2014,  relativa
all'inserimento del medicinale  ataluren  (Translarna)  nel  suddetto
elenco per il  trattamento  della  distrofia  muscolare  di  Duchenne
causata da una mutazione nonsenso  del  gene  per  la  distrofina  in
pazienti di eta' pari o superiore a cinque anni; 
  Vista la determina AIFA n. 1675 del 21  dicembre  2015,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 2015, concernente  la
proroga dell'inserimento del medicinale «Ataluren»  (Translarna)  nel
suddetto elenco, per la medesima  indicazione  fino  ad  approvazione
della domanda di autorizzazione all'immissione in commercio; 
  Vista la determina AIFA n. 107  del  20  gennaio  2017,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 34 del 10 febbraio  2017,  relativa  alla
definizione del regime di rimborsabilita' e  prezzo  di  vendita  del
medicinale per  uso  umano  «Translarna»  per  il  trattamento  della
distrofia muscolare di Duchenne conseguente a una mutazione  nonsense
nel gene della distrofina nei pazienti di eta' pari ad  almeno cinque
anni; 
  Considerato  che  l'indicazione  terapeutica  per   la   quale   il
medicinale ataluren  (Translarna)  e'  stato  inserito  nel  suddetto
elenco e' la medesima di quella prevista nella  richiamata  determina
AIFA n. 107 del 20 gennaio 2017; 
  Ritenuto, pertanto, di  provvedere  all'esclusione  del  medicinale
«Ataluren» (Translarna) dall'elenco dei medicinali erogabili a totale
carico del Servizio sanitario nazionale,  istituito  ai  sensi  della
legge 23 dicembre 1996, n. 648; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
  Il medicinale ATALUREN  (Translarna)  e'  escluso  dall'elenco  dei
medicinali  erogabili  a  totale  carico   del   Servizio   sanitario
nazionale, di cui alla richiamata legge 23 dicembre 1996, n. 648  per
il trattamento della distrofia muscolare di Duchenne causata  da  una
mutazione nonsenso del gene per la distrofina  in  pazienti  di  eta'
pari o superiore a cinque anni.