Art. 32. 
 
                          Incandidabilita' 
 
    Sono incandidabili coloro che, alla data di  presentazione  delle
liste, abbiano riportato una condanna anche in  primo  grado  per  un
reato infamante. 
    La Commissione nazionale di garanzia,  adeguandosi  ad  eventuali
indicazioni dell'Assemblea nazionale, stabilisce  le  modalita'  e  i
limiti di applicazione di tale fattispecie. 
    Non possono inoltre essere candidati coloro che non assumono  gli
impegni previsti dal codice etico del Movimento  e  coloro  che  sono
destinatari  di  una  sanzione  disciplinare  che  ne   preclude   la
candidatura.