Art. 6. 
 
                              I circoli 
 
    Il Circolo e' l'unita' organizzativa fondamentale del Movimento e
puo' essere territoriale  o  ambientale.  Sono  Circoli  territoriali
quelli che operano su  di  una  porzione  di  territorio  definito  e
costituiti almeno da dieci associati che risiedono nel territorio  di
competenza od  operano  in  quell'ambito  per  effettive  ragioni  di
studio, istituzionali o di lavoro. 
    La domanda di costituzione del Circolo deve essere indirizzata al
Presidente provinciale per ottenere il riconoscimento. Il  Presidente
provinciale e' tenuto a riconoscere l'operativita' del Circolo  entro
quindici giorni dalla presentazione della domanda e puo'  respingerla
solo in casi eccezionali e adeguatamente motivati. In caso d'inerzia,
il  Presidente  regionale  sollecita  formalmente  per  iscritto   il
Presidente provinciale e,  in  caso  di  ulteriore  inerzia,  decorsi
inutilmente altri  dieci  giorni,  lo  segnala  al  responsabile  del
Dipartimento organizzazione trasmettendo le proprie valutazioni. Ogni
ulteriore controversia in tema  di  costituzione  dei  Circoli  sara'
demandata al Responsabile del Dipartimento organizzazione. 
    Gli  ambiti  territoriali  di  operativita'  sono  proposti   dal
Presidente provinciale all'atto del riconoscimento e  sono  approvati
con decisione del Coordinamento provinciale. Il territorio di ciascun
circolo territoriale deve rispettare il principio  della  continuita'
territoriale. 
    I circoli ambientali possono  essere  costituiti  nell'ambito  di
settori   professionali,   tematici   o   associativi    e    operano
esclusivamente nel loro ambito specifico. I  circoli  ambientali  non
esprimono linea politica territoriale. 
    I circoli ambientali, ai fini della propria operativita',  devono
richiedere  il   riconoscimento   all'Esecutivo   nazionale,   o   al
Coordinamento regionale, provinciale o  di  Citta'  metropolitana  in
base  all'ambito  della  propria  attivita',  secondo  la   procedura
prevista dal comma precedente. 
    Gli associati ai circoli ambientali esercitano i diritti  di  cui
al presente statuto presso il circolo territoriale di residenza. 
    Il  Presidente  provinciale,  previo  parere  del   Coordinamento
provinciale, puo' designare un fiduciario nei comuni in cui non siano
costituiti Circoli territoriali. 
    I circoli territoriali,  nell'osservanza  delle  direttive  degli
organi nazionali, regionali e provinciali,  dispongono  di  capacita'
organizzativa interna e sono gli unici titolari della  rappresentanza
politica sul territorio. 
    I circoli non possono assumere obbligazioni verso terzi e impegni
negoziali di alcun tipo per conto o con  la  spendita  del  nome  del
Movimento e dei suoi rappresentanti.