Art. 7. 
 
                           Le associazioni 
 
    Le associazioni che si riconoscono nei principi e nelle finalita'
del presente Statuto possono aderire al Movimento  con  le  modalita'
previste dal Regolamento adesioni. 
    Le associazioni devono essere  costituite  secondo  la  normativa
vigente in materia di no profit e terzo settore  e  godono  di  piena
autonomia amministrativa e contabile. 
    L'adesione deve  essere  richiesta  all'Esecutivo  nazionale,  al
Coordinamento  regionale,  provinciale  o  di  Citta'  metropolitana,
secondo l'ambito della propria attivita'. 
    Le condizioni per ottenere l'adesione sono: 
      la presentazione di domanda di adesione e il  versamento  della
relativa quota al Movimento; 
      una  relazione  sul  progetto  politico  dell'associazione  che
illustri la convergenza di questo con i principi e le  finalita'  del
Movimento e in quali settori di  attivita'  si  voglia  concretizzare
l'azione dell'associazione; 
      la  conformita'   dello   Statuto   e   dell'Atto   costitutivo
dell'associazione alla normativa vigente in materia di  no  profit  e
terzo settore; 
      la  dichiarazione  sottoscritta   dal   rappresentante   legale
dell'associazione  di  accettare  la  rappresentanza   politica   del
Movimento da parte del Circolo territoriale e gli indirizzi  politici
del  Coordinamento  provinciale  per  i   territori   di   rispettiva
competenza, rinunciando all'utilizzo del simbolo del Movimento se non
autorizzato. 
    Le associazioni aderenti  partecipano  alla  Consulta  del  terzo
settore. Della  Consulta  fanno  parte  soggetti  e  personalita'  di
riconosciuta esperienza e professionalita'  nel  campo  nominati  dal
Presidente nazionale. 
    La Consulta elegge al suo interno un coordinatore  che  partecipa
ai lavori della Direzione nazionale. La Consulta elegge un ufficio di
presidenza di cinque membri compreso il coordinatore che  partecipano
ai lavori dell'Assemblea nazionale. 
    Il coordinatore convoca la Consulta in via ordinaria  almeno  una
volta l'anno. 
    La Consulta elabora proposte politiche e organizzative  sui  temi
di propria competenza.