Art. 3 
 
  1. I medicinali inclusi nell'elenco di cui agli  articoli  1  e  2,
sono erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale,  nel
rispetto  delle  estensioni  di  indicazioni  riportate   nell'elenco
medesimo. 
  2. Ai fini della consultazione delle liste  dei  farmaci  a  totale
carico del Servizio sanitario nazionale,  ai  sensi  della  legge  23
dicembre 1996, n. 648, si rimanda agli elenchi  pubblicati  sul  sito
dell'AIFA https://www.aifa.gov.it