IL DIRETTORE GENERALE 
        delle politiche internazionali e dell'Unione europea 
 
  Visto il regolamento (UE) 2019/787 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio  del  17  aprile  2019  relativo  alla  definizione,   alla
designazione, alla presentazione e  all'etichettatura  delle  bevande
spiritose, all'uso delle denominazioni  di  bevande  spiritose  nella
presentazione e  nell'etichettatura  di  altri  prodotti  alimentari,
nonche' alla protezione delle indicazioni geografiche  delle  bevande
spiritose e all'uso dell'alcole etilico e di  distillati  di  origine
agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n.
110/2008; 
  Considerato che fino alla  adozione  degli  atti  di  delega  e  di
esecuzione previsti dagli articoli 41 e 42 del suddetto  regolamento,
per l'espletamento delle procedure relative alla registrazione  delle
indicazioni geografiche, continuano ad applicarsi il regolamento (CE)
n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e  il  regolamento
di esecuzione 716/2013; 
  Visto il regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 15  gennaio  2008,  relativo  alla  definizione,  alla
designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione
delle  indicazioni  geografiche  delle  bevande   spiritose   e,   in
particolare,  l'art.  17  che,  ai  fini  della  registrazione  delle
indicazioni geografiche, prevede la  presentazione  alla  Commissione
europea di una scheda tecnica; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante  organizzazione  comune  dei
mercati agricoli e dei prodotti agricoli; 
  Visto il decreto  ministeriale  13  maggio  2010  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 216 del 15  settembre
2010, contenente disposizioni di attuazione del regolamento  (CE)  n.
110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008,
concernente  la  definizione,  la  designazione,  la   presentazione,
l'etichettatura e la protezione delle indicazioni  geografiche  delle
bevande spiritose; 
  Vista l'istanza di registrazione dell'indicazione geografica  della
«Ratafia    Ciociara»    o    «Rattafia     Ciociara»,     presentata
dall'Associazione produttori «Ratafia Ciociara» o «Rattafia Ciociara»
per il tramite della Regione Lazio; 
  Visto l'avviso di registrazione della indicazione geografica  della
«Ratafia Ciociara» o «Rattafia Ciociara»  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana  n.  26  del  1°  febbraio  2017,
recante la scheda tecnica della bevanda spiritosa in parola; 
  Visti gli esiti dell'esame dei rilievi  pervenuti  in  merito  alla
scheda  tecnica  con  tutti  i  portatori  di  interesse,  da  ultimo
nell'audizione pubblica del  24  luglio  2019  presso  la  Camera  di
commercio di Frosinone; 
  Visto l'accordo raggiunto  in  sede  di  pubblica  audizione  sulle
precisazioni da apportare alla scheda tecnica; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  Ai  fini  della  registrazione  comunitaria  della  indicazione
geografica, prevista all'art. 17 del regolamento (CE) n. 110/2008 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, e' approvata
la scheda tecnica dell'indicazione geografica  «Ratafia  Ciociara»  o
«Rattafia Ciociara»  riportata  in  allegato,  parte  integrante  del
presente provvedimento. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 29 novembre 2019 
 
                                       Il direttore generale: Assenza