IL DIRETTORE GENERALE delle politiche internazionali e dell'Unione europea Visto il regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose, all'uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari, nonche' alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all'uso dell'alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008; Considerato che fino alla adozione degli atti di delega e di esecuzione previsti dagli articoli 41 e 42 del suddetto regolamento, per l'espletamento delle procedure relative alla registrazione delle indicazioni geografiche, continuano ad applicarsi il regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento di esecuzione 716/2013; Visto il regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e, in particolare, l'art. 17 che, ai fini della registrazione delle indicazioni geografiche, prevede la presentazione alla Commissione europea di una scheda tecnica; Visto il regolamento (CE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e dei prodotti agricoli; Visto il decreto ministeriale 13 maggio 2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 216 del 15 settembre 2010, contenente disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose; Vista l'istanza di registrazione dell'indicazione geografica della «Ratafia Ciociara» o «Rattafia Ciociara», presentata dall'Associazione produttori «Ratafia Ciociara» o «Rattafia Ciociara» per il tramite della Regione Lazio; Visto l'avviso di registrazione della indicazione geografica della «Ratafia Ciociara» o «Rattafia Ciociara» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 26 del 1° febbraio 2017, recante la scheda tecnica della bevanda spiritosa in parola; Visti gli esiti dell'esame dei rilievi pervenuti in merito alla scheda tecnica con tutti i portatori di interesse, da ultimo nell'audizione pubblica del 24 luglio 2019 presso la Camera di commercio di Frosinone; Visto l'accordo raggiunto in sede di pubblica audizione sulle precisazioni da apportare alla scheda tecnica; Decreta: Art. 1 1. Ai fini della registrazione comunitaria della indicazione geografica, prevista all'art. 17 del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, e' approvata la scheda tecnica dell'indicazione geografica «Ratafia Ciociara» o «Rattafia Ciociara» riportata in allegato, parte integrante del presente provvedimento. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 29 novembre 2019 Il direttore generale: Assenza