Art. 2 
 
Modalita' di restituzione delle somme  anticipate  dall'agente  della
                             riscossione 
 
  1. La restituzione, a favore dell'agente della  riscossione,  delle
somme da esso anticipate ai  sensi  dell'art.  1,  relative  a  somme
affluite al bilancio dello  Stato,  e'  effettuata,  in  relazione  a
ciascun ambito provinciale gestito, con le modalita' individuate  nei
successivi commi del presente articolo. 
  2. La struttura di gestione  di  cui  all'art.  22,  comma  3,  del
decreto legislativo 9  luglio  1997,  n.  241,  utilizza  le  risorse
finanziarie disponibili sulla contabilita' speciale n. 1778  «Agenzia
delle entrate - Fondi di bilancio» per accreditare sulle contabilita'
speciali, previste dall'art. 3, comma 2, del decreto direttoriale del
10 febbraio 2011, intestate agli agenti della  riscossione  e  aperte
presso le competenti sezioni di Tesoreria dello  Stato,  gli  importi
corrispondenti ai rimborsi eseguiti dall'agente della riscossione.  A
tal fine, l'agente della riscossione trasmette  telematicamente  alla
struttura di gestione i dati dei rimborsi eseguiti, secondo modalita'
e termini stabiliti  con  provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia
delle entrate, da emanarsi entro sessanta giorni dalla  pubblicazione
del  presente  decreto.  Gli  accreditamenti  sono  effettuati  dalla
struttura di gestione, successivamente alla ricezione dei  dati,  con
cadenza  almeno  settimanale  e  comprendono  gli  interessi   legali
maturati a  decorrere  dal  giorno  di  esecuzione  del  rimborso  al
debitore. 
  3. Gli agenti della  riscossione  gestiscono  le  risorse  affluite
sulle contabilita' speciali ai sensi del  comma  2,  avendo  cura  di
tenerle contabilmente separate dalle altre  risorse  gestite  con  le
medesime contabilita' speciali. 
  4.  Il  Dipartimento  delle  Finanze,  su  richiesta,   di   regola
trimestrale, della struttura di gestione dell'Agenzia delle  entrate,
accredita sulla predetta  contabilita'  speciale  n.  1778  le  somme
corrispondenti agli importi restituiti all'agente  della  riscossione
ai sensi  del  comma  2,  utilizzando  le  somme,  nei  limiti  dello
stanziamento annuale,  del  capitolo  n.  3824  «Somme  destinate  ai
rimborsi di importi iscritti a ruolo riconosciuti indebiti», iscritto
nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
- missione 29 - programma 5 - azione 3 «Restituzioni  e  rimborsi  di
imposte».