Art. 2 Modalita' di restituzione delle somme anticipate dall'agente della riscossione 1. La restituzione, a favore dell'agente della riscossione, delle somme da esso anticipate ai sensi dell'art. 1, relative a somme affluite al bilancio dello Stato, e' effettuata, in relazione a ciascun ambito provinciale gestito, con le modalita' individuate nei successivi commi del presente articolo. 2. La struttura di gestione di cui all'art. 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, utilizza le risorse finanziarie disponibili sulla contabilita' speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio» per accreditare sulle contabilita' speciali, previste dall'art. 3, comma 2, del decreto direttoriale del 10 febbraio 2011, intestate agli agenti della riscossione e aperte presso le competenti sezioni di Tesoreria dello Stato, gli importi corrispondenti ai rimborsi eseguiti dall'agente della riscossione. A tal fine, l'agente della riscossione trasmette telematicamente alla struttura di gestione i dati dei rimborsi eseguiti, secondo modalita' e termini stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto. Gli accreditamenti sono effettuati dalla struttura di gestione, successivamente alla ricezione dei dati, con cadenza almeno settimanale e comprendono gli interessi legali maturati a decorrere dal giorno di esecuzione del rimborso al debitore. 3. Gli agenti della riscossione gestiscono le risorse affluite sulle contabilita' speciali ai sensi del comma 2, avendo cura di tenerle contabilmente separate dalle altre risorse gestite con le medesime contabilita' speciali. 4. Il Dipartimento delle Finanze, su richiesta, di regola trimestrale, della struttura di gestione dell'Agenzia delle entrate, accredita sulla predetta contabilita' speciale n. 1778 le somme corrispondenti agli importi restituiti all'agente della riscossione ai sensi del comma 2, utilizzando le somme, nei limiti dello stanziamento annuale, del capitolo n. 3824 «Somme destinate ai rimborsi di importi iscritti a ruolo riconosciuti indebiti», iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze - missione 29 - programma 5 - azione 3 «Restituzioni e rimborsi di imposte».