Art. 3 
 
                           Rendicontazione 
 
  1. Gli agenti della riscossione rendicontano l'utilizzo delle somme
accreditate ai sensi dell'art. 2,  comma  2,  del  presente  decreto,
secondo le ordinarie modalita' stabilite per le contabilita' speciali
dagli articoli 11 e seguenti del decreto legislativo 30 giugno  2011,
n. 123.