Art. 6 
 
                   Pubblicita' dei dati ambientali 
 
  1. In attuazione delle previsioni  della  Convenzione  sull'accesso
alle  informazioni,  la  partecipazione  del  pubblico  ai   processi
decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, con due
allegati, fatta ad Aarhus  il  25  giugno  1998,  ratificata  e  resa
esecutiva con legge 16 marzo 2001, n. 108, fermo restando il  diritto
di accesso diffuso dei cittadini singoli ((nonche' delle associazioni
di protezione ambientale riconosciute dal Ministero  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del  mare,))  di  cui  all'articolo  13
della legge 8 luglio 1986, n. 349, alle  informazioni  ambientali,  i
soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo  14  marzo
2013,  n.  33,  ((i  concessionari  di  servizi  pubblici  nonche'  i
fornitori che svolgono servizi  di  pubblica  utilita'))  pubblicano,
nell'ambito degli  obblighi  di  cui  all'articolo  40  del  medesimo
decreto  legislativo,  anche  i   dati   ambientali   risultanti   da
rilevazioni effettuate dai medesimi ai sensi della normativa vigente. 
  2. Ai fini di cui al comma 1, entro centottanta giorni  dalla  data
di entrata in vigore del presente decreto, i gestori di centraline  e
di sistemi di rilevamento automatico  dell'inquinamento  atmosferico,
della qualita' dell'aria e  di  altre  forme  di  inquinamento  ed  i
gestori del servizio idrico pubblicano in rete  le  informazioni  sul
funzionamento del dispositivo, sui rilevamenti effettuati e  tutti  i
dati acquisiti. 
  3. Le pubbliche amministrazioni provvedono a svolgere le  attivita'
di cui ai commi 1 e 2 con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri  per
la finanza pubblica. 
  4. I dati e le informazioni di cui ai commi 1 e 2  sono  acquisiti,
con modalita' telematica, dall'Istituto superiore per la protezione e
la  ricerca  ambientale  (ISPRA)   di   cui   all'articolo   28   del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.  Il  medesimo  Istituto  provvede,
altresi', ((in conformita' a quanto previsto dall'articolo  3,  comma
2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32,)) e sulla base  di
una specifica convenzione con  il  Ministero  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare, ad acquisire e  sistematizzare,  in
formato aperto e accessibile, ogni  ulteriore  dato  ambientale  e  a
renderlo pubblico attraverso una sezione dedicata e fruibile dal sito
internet istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare denominata «Informambiente», anche  nell'ambito
della sezione «Amministrazione trasparente». 
  5. Per le finalita' di cui al comma 4 e' autorizzata una  spesa  di
euro 500.000 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.  Ai  relativi
oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle  proiezioni
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai
fini del bilancio  triennale  2019-2021,  nell'ambito  del  programma
«Fondi di riserva e speciali» della  missione  «Fondi  da  ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e
del mare. 
  6. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  La  legge  16  marzo  2001,  n.  108  (Ratifica   ed
          esecuzione    della    Convenzione    sull'accesso     alle
          informazioni, la partecipazione del  pubblico  ai  processi
          decisionali  e  l'accesso   alla   giustizia   in   materia
          ambientale, con due allegati, fatta ad Aarhus il 25  giugno
          1998), e' pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  11  aprile
          2001, n. 85, S.O. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 13  della  legge  8
          luglio   1986,   n.   349   (Istituzione   del    Ministero
          dell'ambiente e norme  in  materia  di  danno  ambientale),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 15 luglio 1986,  n.
          162, S.O.: 
                «Art.  13  -  1.  Le   associazioni   di   protezione
          ambientale a  carattere  nazionale  e  quelle  presenti  in
          almeno cinque regioni  sono  individuate  con  decreto  del
          Ministro   dell'ambiente   sulla   base   delle   finalita'
          programmatiche  e  dell'ordinamento   interno   democratico
          previsti   dallo   statuto,   nonche'   della   continuita'
          dell'azione e della sua rilevanza  esterna,  previo  parere
          del Consiglio nazionale per l'ambiente da  esprimere  entro
          novanta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine  senza
          che il parere sia stato espresso, il Ministro dell'ambiente
          decide. 
                2. Il Ministro, al solo  fine  di  ottenere,  per  la
          prima composizione del Consiglio nazionale per  l'ambiente,
          le terne di cui al precedente articolo 12, comma 1, lettera
          c), effettua, entro trenta giorni  dall'entrata  in  vigore
          della  presente  legge,  una  prima  individuazione   delle
          associazioni a carattere nazionale e di quelle presenti  in
          almeno  cinque  regioni,  secondo  i  criteri  di  cui   al
          precedente comma 1, e ne informa il Parlamento.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 2-bis,  del  citato
          decreto legislativo n. 33 del 2013: 
                «Art. 2-bis (Ambito soggettivo di applicazione). - 1.
          Ai   fini   del   presente    decreto,    per    "pubbliche
          amministrazioni" si intendono tutte le  amministrazioni  di
          cui all'articolo 1, comma 2,  del  decreto  legislativo  30
          marzo  2001,  n.  165,  e  successive  modificazioni,   ivi
          comprese  le  autorita'  portuali,  nonche'  le   autorita'
          amministrative  indipendenti  di  garanzia,   vigilanza   e
          regolazione. 
                2. La medesima disciplina prevista per  le  pubbliche
          amministrazioni di cui al comma  1  si  applica  anche,  in
          quanto compatibile: 
                  a) agli  enti  pubblici  economici  e  agli  ordini
          professionali; 
                  b)  alle  societa'  in  controllo   pubblico   come
          definite dall'articolo 2, comma 1, lettera m), del  decreto
          legislativo  19  agosto  2016,  n.  175.  Sono  escluse  le
          societa' quotate come definite dall'articolo  2,  comma  1,
          lettera p), dello stesso decreto  legislativo,  nonche'  le
          societa' da  esse  partecipate,  salvo  che  queste  ultime
          siano, non per il tramite di societa' quotate,  controllate
          o partecipate da amministrazioni pubbliche; 
                  c) alle associazioni, alle fondazioni e  agli  enti
          di diritto privato  comunque  denominati,  anche  privi  di
          personalita'   giuridica,   con   bilancio   superiore    a
          cinquecentomila euro, la cui attivita'  sia  finanziata  in
          modo  maggioritario  per  almeno  due  esercizi  finanziari
          consecutivi    nell'ultimo    triennio     da     pubbliche
          amministrazioni e in cui la totalita' dei  titolari  o  dei
          componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia
          designata da pubbliche amministrazioni. 
                3. La medesima disciplina prevista per  le  pubbliche
          amministrazioni di cui al comma 1  si  applica,  in  quanto
          compatibile, limitatamente ai dati e ai documenti  inerenti
          all'attivita'  di  pubblico  interesse   disciplinata   dal
          diritto nazionale o dell'Unione europea, alle  societa'  in
          partecipazione   pubblica   come   definite   dal   decreto
          legislativo emanato in attuazione  dell'articolo  18  della
          legge 7 agosto 2015, n.  124,  e  alle  associazioni,  alle
          fondazioni e agli enti di diritto privato, anche  privi  di
          personalita'   giuridica,   con   bilancio   superiore    a
          cinquecentomila    euro,    che     esercitano     funzioni
          amministrative, attivita' di produzione di beni e servizi a
          favore delle amministrazioni pubbliche  o  di  gestione  di
          servizi pubblici.». 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   28   del
          decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni  urgenti
          per  lo  sviluppo   economico,   la   semplificazione,   la
          competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
          la  perequazione  tributaria),  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale del 25 giugno 2008, n. 147, S.O., convertito, con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133: 
                «Art. 28 (Misure per garantire  la  razionalizzazione
          di strutture tecniche statali). - 1. E' istituito, sotto la
          vigilanza del Ministro dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio  e  del  mare,  l'Istituto  superiore   per   la
          protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). 
                2.  L'ISPRA  svolge  le  funzioni,  con  le  inerenti
          risorse   finanziarie   strumentali   e    di    personale,
          dell'Agenzia  per  la  protezione  dell'Ambiente  e  per  i
          servizi  tecnici  di  cui  all'articolo  38   del   Decreto
          legislativo  n.  300  del  30  luglio  1999  e   successive
          modificazioni,  dell'Istituto  Nazionale   per   la   fauna
          selvatica di cui alla legge 11  febbraio  1992,  n.  157  e
          successive modificazioni, e dell'Istituto Centrale  per  la
          Ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare di  cui
          all'articolo 1-bis del decreto-legge 4  dicembre  1993,  n.
          496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21  gennaio
          1994,  n.  61,  i  quali,  a  decorrere   dalla   data   di
          insediamento dei commissari di cui al comma 5 del  presente
          articolo, sono soppressi. 
                2-bis. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della
          tutela del  territorio  e  del  mare  sono  individuate  le
          funzioni degli organismi collegiali gia' operanti presso il
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare, di cui all'articolo 12, comma 20, del decreto-legge 6
          luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 7 agosto 2012, n. 135,  e  successive  modificazioni,
          trasferite all'Istituto superiore per la  protezione  e  la
          ricerca   ambientale,   che   ne   assicura   l'adempimento
          nell'ambito  dei  compiti  e   delle   attivita'   di   cui
          all'articolo 2, comma 6, del regolamento di cui al  decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri 10  luglio  2014,
          n. 142. A tal fine, entro sessanta  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore del decreto di cui al periodo precedente,
          l'Istituto  superiore  per  la  protezione  e  la   ricerca
          ambientale procede al  conseguente  adeguamento  statutario
          della propria struttura organizzativa. 
                3. Con decreto del  Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio e del mare, da adottare  di  concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze,  sentite  le
          Commissioni parlamentari competenti in materia di ambiente,
          che  si  esprimono  entro  venti  giorni  dalla   data   di
          assegnazione, sono determinati, in coerenza  con  obiettivi
          di funzionalita', efficienza ed economicita', gli organi di
          amministrazione e  controllo,  la  sede,  le  modalita'  di
          costituzione  e  di  funzionamento,  le  procedure  per  la
          definizione e l'attuazione dei programmi per l'assunzione e
          l'utilizzo  del  personale,  nel  rispetto  del   contratto
          collettivo nazionale di lavoro del comparto degli  enti  di
          ricerca e della normativa vigente, nonche' per l'erogazione
          delle risorse dell'ISPRA. In sede di  definizione  di  tale
          decreto si tiene conto dei risparmi da realizzare a  regime
          per effetto della riduzione degli organi di amministrazione
          e controllo degli enti soppressi, nonche' conseguenti  alla
          razionalizzazione  delle  funzioni  amministrative,   anche
          attraverso l'eliminazione delle duplicazioni  organizzative
          e funzionali, e al minor fabbisogno di risorse  strumentali
          e logistiche. 
                4.  La  denominazione  "Istituto  superiore  per   la
          protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)" sostituisce, ad
          ogni effetto e ovunque presente, le denominazioni: "Agenzia
          per la protezione dell'Ambiente e  per  i  servizi  tecnici
          (APAT)", "Istituto Nazionale per la fauna selvatica (INFS)"
          e  "Istituto  Centrale  per  la   Ricerca   scientifica   e
          tecnologica applicata al mare (ICRAM)". 
                5. Per garantire  l'ordinaria  amministrazione  e  lo
          svolgimento delle attivita'  istituzionali  fino  all'avvio
          dell'ISPRA, il Ministro dell'ambiente e  della  tutela  del
          territorio e del mare, con  proprio  decreto,  da  emanarsi
          entro trenta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del
          presente   decreto,   nomina   un   commissario    e    due
          subcommissari. 
                6. Dall'attuazione dei commi da 1 a  5  del  presente
          articolo, compresa l'attivita' dei  commissari  di  cui  al
          comma precedente, non  devono  derivare  nuovi  o  maggiori
          oneri a carico della finanza pubblica. 
                6-bis. L'Avvocatura dello Stato continua ad  assumere
          la rappresentanza e la difesa dell'ISPRA nei giudizi attivi
          e  passivi  avanti  le  Autorita'  giudiziarie,  i  collegi
          arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali. 
                7. La Commissione  istruttoria  per  l'IPPC,  di  cui
          all'articolo 10 del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica  14  maggio  2007,  n.  90,  e'
          composta  da  ventitre  esperti,  provenienti  dal  settore
          pubblico   e   privato,    con    elevata    qualificazione
          giuridico-amministrativa, di  cui  almeno  tre  scelti  fra
          magistrati ordinari,  amministrativi  e  contabili,  oppure
          tecnico-scientifica. 
                8.  Il  presidente  viene  scelto  nell'ambito  degli
          esperti con elevata qualificazione tecnico-scientifica. 
                9. Il  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio e del mare procede, con  proprio  decreto,  alla
          nomina  dei  ventitre  esperti,  in  modo  da  adeguare  la
          composizione dell'organo alle prescrizioni di cui al  comma
          7. Sino  all'adozione  del  decreto  di  nomina  dei  nuovi
          esperti, lo svolgimento delle  attivita'  istituzionali  e'
          garantito dagli esperti in carica alla data di  entrata  in
          vigore del presente decreto. 
                10. La Commissione di valutazione degli  investimenti
          e  di  supporto  alla  programmazione  e   gestione   degli
          interventi ambientali di cui all'articolo 2 del regolamento
          di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio
          2007, n. 90, e' composta da ventitre membri  di  cui  dieci
          tecnici, scelti fra ingegneri, architetti, biologi, chimici
          e geologi, e tredici scelti  fra  giuristi  ed  economisti,
          tutti di comprovata esperienza, di cui  almeno  tre  scelti
          fra magistrati ordinari, amministrativi e contabili. 
                11. I componenti sono nominati ai sensi dell'articolo
          2,  comma  3,  del  regolamento  di  cui  al  decreto   del
          Presidente della Repubblica 14 maggio 2007,  n.  90,  entro
          quarantacinque giorni dalla data di entrata in  vigore  del
          presente decreto-legge. 
                12. La Commissione continua ad  esercitare  tutte  le
          funzioni di cui all'articolo 2, comma 2, del regolamento di
          cui al decreto del Presidente della  Repubblica  14  maggio
          2007, n. 90, provvedendovi, sino all'adozione  del  decreto
          di nomina dei nuovi componenti, con quelli in  carica  alla
          data di entrata in vigore del presente decreto. 
                13. Dall'attuazione dei commi da 7 a 12 del  presente
          articolo non devono  derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a
          carico della finanza pubblica.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo  3,  comma  2,  del
          decreto legislativo 27  gennaio  2010,  n.  32  (Attuazione
          della direttiva 2007/2/CE, che istituisce un'infrastruttura
          per l'informazione territoriale nella Comunita'  europea  -
          INSPIRE), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del  9  marzo
          2010, n. 56, S.O.: 
                «Art. 13 (Modifica degli Allegati). - 1.  Con  uno  o
          piu' regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17,  comma
          3, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,  su  proposta  del
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare, sentito il Ministro per la pubblica amministrazione e
          l'innovazione, possono essere modificati gli  Allegati  del
          presente decreto per adeguarli a sopravvenute esigenze o  a
          nuove acquisizioni scientifiche o tecnologiche. 
                2. Con decreto del  Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio e del mare, sentita  la  Consulta  di
          cui  all'articolo  11,  si  provvede  alla  modifica  degli
          Allegati del presente  decreto  per  dare  attuazione  alle
          direttive che saranno emanate dall'Unione europea,  per  le
          parti in  cui  queste  modifichino  modalita'  esecutive  e
          caratteristiche   di   ordine   tecnico   delle   direttive
          dell'Unione europea recepite dal presente decreto,  secondo
          quanto previsto dall'articolo 13  della  legge  4  febbraio
          2005, n. 11.».