(Allegato-art. 10)
                             Articolo 10 
                  (Organo con funzione di gestione) 
 
  1. L'organo con funzione di gestione: 
    a) attua le politiche aziendali e quelle del sistema di  gestione
del  rischio  dell'impresa,  definite  dall'organo  con  funzione  di
supervisione strategica; 
    b) verifica nel continuo l'adeguatezza del  sistema  di  gestione
del rischio dell'impresa; 
    c) definisce i flussi informativi volti ad assicurare agli organi
sociali la conoscenza dei fatti di gestione rilevanti; 
    d) definisce in modo chiaro i compiti e le responsabilita'  delle
strutture e delle funzioni aziendali; 
    e) assicura che le  politiche  aziendali  e  le  procedure  siano
tempestivamente comunicate a tutto il personale interessato; 
    f) controlla l'operato del personale che  e'  responsabile  della
gestione  quotidiana  dell'impresa,   compresa   l'attuazione   delle
politiche concernenti la  distribuzione  di  servizi  e  prodotti  ai
clienti, e che  ne  risponde  allo  stesso  organo  con  funzione  di
gestione.