(Allegato-art. 11)
                             Articolo 11 
                 (Organo con funzioni di controllo) 
 
  1. All'organo con funzioni di controllo sono attribuiti  compiti  e
poteri necessari al pieno ed efficace  assolvimento  dell'obbligo  di
rilevare le irregolarita' nella gestione e le violazioni delle  norme
disciplinanti la prestazione di servizi e attivita' di investimento e
di servizi accessori. 
  2. Nello svolgimento dei propri compiti l'organo  con  funzioni  di
controllo puo' avvalersi di tutte le unita' operative aventi funzioni
di controllo all'interno dell'azienda.