Articolo 11 (Organo con funzioni di controllo) 1. All'organo con funzioni di controllo sono attribuiti compiti e poteri necessari al pieno ed efficace assolvimento dell'obbligo di rilevare le irregolarita' nella gestione e le violazioni delle norme disciplinanti la prestazione di servizi e attivita' di investimento e di servizi accessori. 2. Nello svolgimento dei propri compiti l'organo con funzioni di controllo puo' avvalersi di tutte le unita' operative aventi funzioni di controllo all'interno dell'azienda.