(Allegato-art. 17)
                             Articolo 17 
       (Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione) 
 
  1.  Le  SIM,  ivi  comprese  le  loro  componenti  estere   ovunque
insediate, applicano le regole contenute nella Circolare n. 285/2013,
Parte Prima,  Titolo  IV,  Capitolo  2,  coerentemente  con  le  loro
caratteristiche operative, dimensionali e l'attivita' svolta, nonche'
avendo riguardo alla tipologia ed entita' dei  rischi  assunti.  Esse
osservano queste disposizioni secondo quanto stabilito per: 
    a) le banche "di maggiori dimensioni e  complessita'  operativa",
se appartenenti alla prima macrocategoria definita  nella  Guida  per
l'attivita' di vigilanza adottata dalla Banca d'Italia in materia  di
processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP); 
    b) le banche "di minori dimensioni e complessita' operativa",  se
appartenenti alla quarta macrocategoria SREP; 
    c) le banche "intermedie", se appartenenti alla seconda  o  terza
macro-categoria SREP. 
  2. Le SIM appartenenti ad un  gruppo  bancario  si  attengono  alle
politiche di remunerazione definite dalla capogruppo. 
  3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle  SIM
di cui all'articolo 4, paragrafo 1, n. 2, lett. b) e c), del CRR.