Articolo 17 (Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione) 1. Le SIM, ivi comprese le loro componenti estere ovunque insediate, applicano le regole contenute nella Circolare n. 285/2013, Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 2, coerentemente con le loro caratteristiche operative, dimensionali e l'attivita' svolta, nonche' avendo riguardo alla tipologia ed entita' dei rischi assunti. Esse osservano queste disposizioni secondo quanto stabilito per: a) le banche "di maggiori dimensioni e complessita' operativa", se appartenenti alla prima macrocategoria definita nella Guida per l'attivita' di vigilanza adottata dalla Banca d'Italia in materia di processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP); b) le banche "di minori dimensioni e complessita' operativa", se appartenenti alla quarta macrocategoria SREP; c) le banche "intermedie", se appartenenti alla seconda o terza macro-categoria SREP. 2. Le SIM appartenenti ad un gruppo bancario si attengono alle politiche di remunerazione definite dalla capogruppo. 3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle SIM di cui all'articolo 4, paragrafo 1, n. 2, lett. b) e c), del CRR.