Articolo 23 (Evidenze presso l'intermediario e obblighi informativi) 1. L'intermediario istituisce e conserva apposite evidenze degli strumenti finanziari e delle disponibilita' liquide dei clienti. Le evidenze sono relative a ciascun cliente e suddivise per tipologia di servizi e attivita' di investimento prestati; esse indicano, se del caso, i depositari delle disponibilita' liquide e i sub-depositari degli strumenti finanziari. 2. Le evidenze sono aggiornate in via continuativa e con tempestivita', in modo da poter ricostruire in qualsiasi momento con certezza la posizione di ciascun cliente ed essere utilizzabili per i controlli dell'audit interno. Esse sono riconciliate con regolarita', anche tenendo conto della frequenza e del volume delle transazioni concluse nel periodo di riferimento, con gli estratti conto prodotti dai depositari e sub-depositari ovvero con i beni depositati presso l'intermediario. Nelle evidenze dell'intermediario sono indicate, con riferimento alle singole operazioni relative a beni dei clienti, la data dell'operazione, la data del regolamento previsto dal contratto e la data dell'effettivo regolamento. 3. Gli strumenti finanziari dei clienti depositati presso sub-depositari sono distinguibili da quelli dell'intermediario e del sub-depositario e iscritti in conti separati. 4. Le disponibilita' liquide dei clienti sono depositate presso depositari abilitati in conti separati da quelli degli intermediari. 5. L'intermediario adotta misure organizzative per minimizzare il rischio di perdita o di sottrazione dei beni dei clienti quali quelli derivanti da abusi, frode, cattiva gestione, errori contabili o negligenza. 6. Gli intermediari tengono costantemente aggiornate le seguenti informazioni: a) conti interni e registrazioni che identificano tempestivamente i saldi delle disponibilita' liquide e degli strumenti finanziari detenuti per ogni cliente; b) il soggetto presso cui le disponibilita' liquide dei clienti sono detenute, i dati dettagliati riguardanti i conti in cui le disponibilita' sono detenute e i relativi accordi; c) il soggetto presso cui gli strumenti finanziari sono detenuti, i dati dettagliati riguardanti i conti aperti presso terzi e i relativi accordi; d) informazioni dettagliate sui terzi che svolgono eventuali attivita' correlate ed esternalizzate nonche' sulle eventuali attivita' esternalizzate; e) i soggetti chiave dell'intermediario coinvolti in processi connessi al deposito e al sub-deposito, compresi quelli che svolgono funzioni connesse alla salvaguardia dei beni dei clienti; f) gli accordi pertinenti per stabilire la proprieta' degli strumenti finanziari dei clienti, inclusi quelli di compensazione e di garanzia. 7. Gli intermediari assicurano che i soggetti incaricati della revisione legale dei conti per l'esercizio di riferimento trasmettono entro il 30 giugno e comunque entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio alla Banca d'Italia una relazione annuale che illustra i presidi adottati dagli intermediari per assicurare il rispetto della presente Parte 3 del regolamento e di quanto previsto dagli articoli 22 e 23, comma 4-bis, del TUF e dalle relative disposizioni attuative.