Articolo 25 (Sub-deposito degli strumenti finanziari dei clienti) 1. Ferma restando la responsabilita' dell'intermediario nei confronti del cliente, ove quest'ultimo dia il proprio consenso, gli strumenti finanziari possono essere sub-depositati presso: - depositari centrali di titoli o depositari centrali; - depositari abilitati. 2. Nelle evidenze di cui all'articolo 23 relative a ciascun cliente sono indicati i soggetti presso i quali sono sub-depositati gli strumenti finanziari, nonche' l'eventuale appartenenza di questi soggetti al medesimo gruppo dell'intermediario e la loro nazionalita'. 3. Presso il sub-depositario gli strumenti finanziari dei clienti sono tenuti in conti intestati all'intermediario depositante, con l'indicazione che si tratta di beni di terzi. 4. L'intermediario depositante conserva i contratti stipulati con i sub-depositari.