Articolo 32 (Ambito di applicazione) 1. I gestori applicano: a) in relazione alla prestazione dei servizi, i Titoli II, III e IV della presente Parte; b) in relazione alla prestazione del servizio di gestione collettiva, i Titoli V e VI della presente Parte. 2. Per le finalita' di cui all'articolo 3, comma 1, nella prestazione del servizio di gestione di portafogli, del servizio di consulenza in materia di investimenti e del servizio di ricezione e trasmissione di ordini: - i requisiti generali di organizzazione e le funzioni aziendali di controllo 'sono altresi' disciplinati dagli articoli 21, 22, 23, 24, 25 e 27 del Regolamento 565/2017; - l'esternalizzazione e' disciplinata secondo quanto previsto dall'articolo 18. 3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, nella prestazione dei servizi, i gestori applicano l'articolo 16, commi 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, l'articolo 18, comma 4, e l'articolo 19.