(Allegato-art. 32)
                             Articolo 32 
                      (Ambito di applicazione) 
 
  1. I gestori applicano: 
    a) in relazione alla prestazione dei servizi, i Titoli II, III  e
IV della presente Parte; 
    b)  in  relazione  alla  prestazione  del  servizio  di  gestione
collettiva, i Titoli V e VI della presente Parte. 
  2.  Per  le  finalita'  di  cui  all'articolo  3,  comma  1,  nella
prestazione del servizio di gestione di portafogli, del  servizio  di
consulenza in materia di investimenti e del servizio di  ricezione  e
trasmissione di ordini: 
    - i requisiti generali di organizzazione e le funzioni  aziendali
di controllo 'sono altresi' disciplinati dagli articoli 21,  22,  23,
24, 25 e 27 del Regolamento 565/2017; 
    - l'esternalizzazione e'  disciplinata  secondo  quanto  previsto
dall'articolo 18. 3. Fermo restando  quanto  previsto  dal  comma  2,
nella prestazione dei servizi, i  gestori  applicano  l'articolo  16,
commi 5, 6, 7, 8,  9,  10,  11  e  12,  l'articolo  18,  comma  4,  e
l'articolo 19.