Articolo 37 (Comitati endo-consiliari) 1. I gestori definiscono in modo chiaro la composizione, il mandato, i poteri (consultivi, istruttori, propositivi), le risorse disponibili e i regolamenti interni dei comitati endo-consiliari, ove istituiti; l'istituzione dei comitati non comporta una limitazione dei poteri decisionali e della responsabilita' degli organi sociali al cui interno essi sono costituiti. 2. I gestori significativi e, in ogni caso, i gestori le cui azioni sono quotate in un mercato regolamentato italiano o estero applicano: - l'articolo 14, commi 2, 3 e 4, per quanto attiene ai comitati "rischi" e "nomine"; ai gestori significativi, le cui azioni non sono quotate su un mercato regolamentato italiano o estero, si applica la deroga di cui al comma 5, punto iii), del medesimo articolo; - l'articolo 44 per quanto attiene al comitato "remunerazioni", fermo restando quanto previsto dall'articolo 40, comma 3. 3. Il comma 2 non si applica ai gestori sottosoglia.