(Allegato-art. 4)
                               Art. 4. 
 
                         Prova dell'origine 
 
    Ogni  fase  del  processo  produttivo  deve   essere   monitorata
documentando per ognuna gli input (prodotti in entrata) e gli  output
(prodotti in uscita). In questo modo, e  attraverso  l'iscrizione  in
appositi  elenchi,  gestiti  dall'organismo   di   controllo,   degli
allevamenti, macelli,  laboratori  di  sezionamento,  prosciuttifici,
laboratori  di  affettamento,  nonche'  attraverso  la  dichiarazione
tempestiva all'organismo di controllo delle  quantita'  lavorate,  e'
garantita la tracciabilita' e la rintracciabilita' (da monte a  valle
della filiera di produzione) del  prodotto.  Tutte  le  persone,  sia
fisiche che giuridiche,  iscritte  nei  rispettivi  elenchi,  saranno
assoggettate al  controllo  da  parte  dell'organismo  di  controllo,
secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo
piano di controllo.