(Allegato-art. 5)
                               Art. 5. 
 
         Metodo di ottenimento del Prosciutto di San Daniele 
 
5.1 Caratteristiche genetiche 
    La  materia  prima  da  utilizzare  e'  costituita   dagli   arti
posteriori, nel  seguito  detti  «cosce»,  ottenuti  da  suini  nati,
allevati, macellati e sezionati nella zona di produzione  individuata
all'art. 3. 
    Le cosce suine fresche devono provenire da suini figli di: 
      a)  verri  delle  razze  tradizionali  Large  White   Italiana,
Landrace Italiana e Duroc Italiana cosi' come  migliorate  dal  Libro
genealogico italiano, in purezza o  tra  loro  incrociate,  e  scrofe
delle razze tradizionali Large White Italiana e Landrace Italiana, in
purezza o tra loro incrociate; 
      b) verri delle razze tradizionali di  cui  alla  lettera  a)  e
scrofe meticce o di altri tipi genetici purche' questi provengano  da
schemi di selezione e/o incrocio di razze  Large  White,  Landrace  e
Duroc  attuati  con  finalita'  compatibili  con  quelle  del   Libro
genealogico italiano, per la produzione del suino pesante; 
      c) verri  e  scrofe  di  altri  tipi  genetici  purche'  questi
provengano da schemi di selezione e/o incrocio di razze Large  White,
Landrace e Duroc attuati con finalita'  compatibili  con  quelle  del
Libro genealogico italiano, per la produzione del suino pesante; 
      d) verri degli altri tipi genetici di cui  alla  lettera  c)  e
scrofe delle razze tradizionali di cui alla lettera a). 
    Di  seguito  vengono  esplicitati  i  requisiti  genetici   sopra
espressi  riportando  le  combinazioni  genetiche   ammesse   e   non
consentite: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
    V (...) = espressamente consentito dalla lettera  (a,  b,  c,  d)
sopra riportata nel testo; X = non consentito; LW= Large White; LWI =
Large White Italiana; L = Landrace;  LI  =  Landrace  Italiana;  D  =
Duroc; DI = Duroc italiana  
    La lista degli altri tipi genetici approvati viene periodicamente
aggiornata  e  pubblicata  dal  Ministero  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali. 
    I tipi genetici da  utilizzare  devono  assicurare  l'ottenimento
alla macellazione  di  carcasse  pesanti,  classificate  H  Heavy  ed
appartenenti alle classi «U»,  «R»,  «O»  della  tabella  dell'Unione
europea per la classificazione delle carcasse suine. 
    Non possono essere utilizzate le cosce suine fresche  provenienti
da: 
      verri e scrofe; 
      suini  portatori  di  caratteri  antitetici,  con   particolare
riferimento alla sensibilita'  agli  stress  (PSS  -  Porcine  Stress
Sindrome). 
5.2 Allevamento dei suini 
    Le fasi e le tecniche di allevamento, gli alimenti consentiti, le
loro quantita' e modalita' di impiego sono finalizzate ad ottenere un
suino pesante tradizionale. 
    Le fasi dell'allevamento sono le seguenti: 
      allattamento; 
      svezzamento; 
      magronaggio; 
      ingrasso. 
    Allattamento: la fase va dal momento della nascita  del  suinetto
fino ad un minimo di ventuno giorni e un massimo di ventotto  giorni;
in questa fase l'alimentazione avviene  attraverso  l'allattamento  o
naturale sotto scrofa o artificiale,  nel  rispetto  della  normativa
vigente.   E'   ammessa   l'integrazione   vitaminica,   minerale   e
amminoacidica dell'alimentazione e l'impiego di additivi nel rispetto
della normativa vigente. 
    Entro questa fase l'allevatore deve apporre su entrambe le  cosce
del suinetto il seguente tatuaggio di origine ad inchiostro,  con  le
seguenti indicazioni. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
    Il tatuaggio di origine  reca  lettere  e  cifre  riprodotte  con
caratteri  maiuscoli  mediante  punzoni  multiago  disposti   secondo
precise coordinate su piastre di dimensioni 30 mm per 30 mm. 
    Nello specifico il tatuaggio di origine presenta: la sigla  della
provincia dove  e'  ubicato  l'allevamento  iscritto  al  sistema  di
controllo in cui i suinetti sono nati in luogo delle lettere «SD»; il
numero di  identificazione  dell'allevamento  in  luogo  delle  cifre
«456»; la lettera identificativa del mese di  nascita  del  suino  in
luogo della lettera «H». 
    La  seguente  tabella  associa  i  mesi  dell'anno  alle  lettere
identificative del mese di nascita del suinetto da riprodurre con  il
tatuaggio di origine in luogo della lettera «H»: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
     In sostituzione o  in  associazione  al  presente  tatuaggio  di
origine  sara'  consentito  l'utilizzo  anche  di  altro  dispositivo
identificativo validato dall'organismo di controllo  che  assicuri  o
garantisca la tracciabilita' e  la  rintracciabilita'  delle  materie
prime e del prodotto nel corso del processo produttivo. 
    Ai fini del presente disciplinare l'eta' dei  suini  in  mesi  e'
data  dalla  differenza  tra  il  mese  in   cui   si   effettua   la
determinazione dell'eta' e il mese di nascita ed e'  accertata  sulla
base del tatuaggio di origine e/o del dispositivo  identificativo  di
cui sopra. 
    Svezzamento: e' la fase  successiva  all'allattamento,  che  puo'
prolungarsi fino a tre mesi di eta' dell'animale. Il suino in  questo
stadio di crescita raggiunge un peso massimo  di  40  chilogrammi,  e
allo scopo di soddisfare i suoi fabbisogni fisiologici  gli  alimenti
possono essere costituiti dalle materie prime ammesse dalla normativa
vigente in materia di alimentazione animale. L'alimento  puo'  essere
presentato sia in forma liquida (broda) mediante l'utilizzo di  acqua
e/o di siero di latte e/o di  latticello,  che  in  forma  secca.  E'
ammessa   l'integrazione   vitaminica,   minerale   e   amminoacidica
dell'alimentazione  e  l'impiego  di  additivi  nel  rispetto   della
normativa vigente. 
    Magronaggio: e' la fase successiva  allo  svezzamento,  che  puo'
prolungarsi fino  a  cinque  mesi  di  eta'  dell'animale.  Il  suino
raggiunge un peso massimo di 85  chilogrammi.  In  questa  fase  sono
consentiti gli alimenti  costituiti  dalle  materie  prime  riportate
nella seguente tabella nelle quantita' indicate: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
     L'alimentazione del suino nella fase di magronaggio deve inoltre
tener conto delle seguenti specifiche: 
      e' ammessa l'integrazione vitaminica, minerale e  amminoacidica
e l'impiego di additivi nel rispetto della normativa vigente; 
      l'alimento puo' essere presentato sia in forma liquida  (broda)
mediante l'utilizzo di acqua e/o di siero di latte e/o di latticello,
che in forma secca; 
      ai fini di ottenere un grasso di copertura di  buona  qualita',
e' consentita una presenza massima di acido linoleico pari al 2% e di
grassi pari al 5% della s.s.; 
      la presenza di s.s. da cereali non deve essere inferiore al 45%
di quella totale.  
    Ingrasso:  e'  l'ultima  fase  dell'allevamento,   interviene   a
magronaggio completato e prosegue fino  all'eta'  della  macellazione
che deve essere di almeno nove mesi. Alla fine della fase di ingrasso
dovra' essere ottenuto un suino pesante che avra' raggiunto  in  fase
di macellazione i pesi della carcassa descritti  al  successivo  art.
5.3. In questa fase sono consentiti  gli  alimenti  costituiti  dalle
materie prime riportate nella tabella  delle  materie  prime  ammesse
nelle quantita' indicate, ad esclusione della soia integrale  tostata
e/o panello di soia e della farina di pesce. 
    L'alimentazione del suino nella fase  di  ingrasso  deve  inoltre
tener conto di tutte le specifiche  gia'  previste  per  la  fase  di
magronaggio, con la sola eccezione della presenza di s.s. da  cereali
che non deve essere inferiore al 55% di quella totale. 
5.3 Macellazione e sezionamento dei suini 
    L'eta' minima del suino alla macellazione e' di nove mesi;  viene
accertata sulla base del tatuaggio di  origine  e/o  del  dispositivo
identificativo di cui all'art. 5.2, apposto dall'allevatore entro  il
ventottesimo giorno dalla nascita del suino. Il computo dell'eta'  in
mesi e'  dato  dalla  differenza  tra  il  mese  in  cui  avviene  la
macellazione e il mese di nascita. 
    Le cosce suine fresche da utilizzare  devono  provenire  solo  da
carcasse classificate H Heavy, con peso della carcassa da  un  minimo
di 110,1 chilogrammi a un massimo di 168 chilogrammi, ed appartenenti
alle classi «U», «R», «O» della tabella dell'Unione  europea  per  la
classificazione delle carcasse suine. Il peso  e  la  classificazione
delle carcasse vengono accertati al momento della macellazione. 
    Per la preparazione delle cosce il macello iscritto al sistema di
controllo  deve  sezionare  la  carcassa  suina  nel  modo  seguente:
dall'avanti all'indietro nella parte superiore  per  un  terzo  della
fascia lata, nel  terzo  inferiore  del  gluteo  mediano,  nel  terzo
superiore del gluteo superficiale, nella meta' circa del lungo  vasto
e nella parte superiore del semimembranoso, con un  taglio  ad  arco.
Nella parte mediale va disarticolata l'articolazione cosciofemorale e
vanno sezionati i muscoli trasversalmente seguendo la linea descritta
con il taglio esterno. La forma  esteriore  della  coscia  fresca  e'
altresi' assicurata dalla limitazione della parte muscolare  scoperta
oltre la  testa  del  femore  che  non  deve  essere  superiore  a  8
centimetri. 
    Le cosce suine fresche cosi' sezionate e munite di parte distale,
detta piedino, devono presentare le seguenti caratteristiche: 
      peso non inferiore a 12,5 chilogrammi e non  superiore  a  17,5
chilogrammi; 
      spessore del  grasso  del  lato  esterno  della  coscia  fresca
rifilata, misurato verticalmente in corrispondenza  della  testa  del
femore, detta «sottonoce», con la coscia e il relativo  lato  esterno
posto sul piano orizzontale, non inferiore a  17  millimetri  cotenna
compresa;  per  lato  esterno  della   coscia   si   intende   quello
completamente ricoperto dalla cotenna; 
      grasso  di   giusta   consistenza,   valutata   attraverso   la
determinazione del numero di iodio, non superiore a  70,  oppure  del
contenuto di acido linoleico, non superiore al  15%,  da  effettuarsi
sul grasso interno ed  esterno  del  pannicolo  adiposo  sottocutaneo
della coscia; 
      assenza di miopatie conclamate PSE, DFD e con postumi  evidenti
da pregressi processi flogistici e traumatici. 
    Ai soli fini specifici di  lavorazioni  destinate  a  determinati
Paesi terzi che  vietano  la  presenza  sul  prosciutto  della  parte
distale, detta piedino, e' consentita la lavorazione di  cosce  prive
di parte distale e con un peso compreso tra 12 e 17 chilogrammi. 
    Le operazioni di sezionamento della carcassa suina  posso  essere
eseguite  in  laboratori  di  sezionamento  iscritti  al  sistema  di
controllo diversi dal macello che ha  eseguito  l'abbattimento  degli
animali. 
    Il macello deve apporre sulle cosce fresche idonee da  utilizzare
ai  fini  della  DOP,  munite  del  tatuaggio  di  origine  e/o   del
dispositivo identificativo di cui all'art. 5.2, in modo  visibile  ed
inamovibile il seguente timbro identificativo: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
    Il timbro identificativo del macello e' costituito da  una  sigla
di larghezza 30 mm e altezza 8 mm che identifica il macello  iscritto
al sistema di controllo,  rappresentata  da  una  lettera  e  da  due
numeri, posta  in  luogo  dei  caratteri  «A88»  a  cui  puo'  essere
anteposta la sigla «PP». Tale timbro certifica la  piena  sussistenza
dei requisiti di idoneita' delle cosce circa il loro  ottenimento  da
suini provenienti da allevamenti iscritti al  sistema  di  controllo,
scortate dai certificati  di  origine  e  di  conformita'  attestanti
l'avvenuto rispetto  delle  prescrizioni  produttive  nelle  fasi  di
allevamento  e  che  presentino  gli  elementi  di  caratterizzazione
qualitativa  per  le  cosce  fresche  da  destinare  alla  produzione
protetta. 
    In  sostituzione   o   in   associazione   al   presente   timbro
identificativo del macello sara' consentito l'utilizzo anche di altro
dispositivo identificativo validato dall'organismo di  controllo  che
assicuri o garantisca la tracciabilita' e la rintracciabilita'  delle
materie prime e del prodotto nel corso del processo produttivo. 
    Le  cosce  fresche,  isolate  dalla   carcassa,   devono   essere
conservate esclusivamente mediante refrigerazione,  con  il  fine  di
assicurare una temperatura interna compresa tra  -1°C  e  +4°C.  Tali
condizioni devono essere assicurate anche nella  successiva  fase  di
trasporto  e  consegna  e  le  cosce  devono  essere  consegnate   ai
prosciuttifici iscritti al sistema  di  controllo  non  oltre  cinque
giorni dalla data di macellazione. 
5.4 Fasi di lavorazione del Prosciutto di San Daniele 
    Le fasi del processo produttivo di ottenimento del Prosciutto  di
San  Daniele  presso  il  prosciuttificio  iscritto  al  sistema   di
controllo sono le seguenti: 
      isolamento, raffreddamento e rifilatura; 
      apposizione del sigillo di inizio salagione; 
      salagione e pressatura; 
      riposo, toelettatura e rinvenimento; 
      lavaggio; 
      asciugamento e pre-affinamento; 
      affinamento e sugnatura o stuccatura; 
      apposizione del contrassegno a fuoco. 
    Isolamento, raffreddamento e rifilatura: le cosce  suine  fresche
provenienti dal macello o  dal  laboratorio  di  sezionamento  devono
essere lavorate presso il prosciuttificio  non  oltre  cinque  giorni
dalla data di macellazione e non e' ammessa la lavorazione  di  cosce
suine  congelate  o  che  sono  state  sottoposte   a   processi   di
congelazione.  Le  cosce   suine   fresche,   qualora   non   avvenga
immediatamente la salagione, vengono trasferite in  una  cella,  dove
sostano per uniformare le condizioni delle  carni  a  temperatura  di
refrigerazione e comunque non inferiore a 0°C. Prima della  salagione
viene  eseguita  la  «rifilatura»  che  consiste   nella   rifinitura
superficiale di parti di grasso e  di  frazione  muscolare  sul  lato
interno della coscia. Tale procedimento - che puo' essere ripetuto  -
permette di correggere eventuali imperfezioni  del  taglio,  rispetto
alle  modalita'  gia'  descritte  nell'art.  5.3,  di  agevolare   il
verificarsi di  condizioni  ottimali  per  la  successiva  azione  di
penetrazione  del  sale,  e  di  identificare  eventuali   condizioni
tecniche pregiudizievoli ai fini della successiva lavorazione. 
    Apposizione  del  sigillo  di  inizio  salagione:   prima   della
salagione, il prosciuttificio deve apporre solo sulle  cosce  fresche
valutate idonee, munite del timbro identificativo del macello e/o del
dispositivo identificativo di cui all'art. 5.3  e  che  rispettano  i
requisiti del disciplinare, il seguente sigillo di inizio salagione: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
    Il sigillo di inizio salagione nella parte superiore riproduce la
sigla «P.S.D.» fissa con una larghezza di 47 mm; nella parte centrale
in luogo della data «31 XII 18» riproduce la data di inizio salagione
espressa, nell'ordine, dall'indicazione del giorno in  numeri  arabi,
del mese in numeri romani e dell'anno con  le  ultime  due  cifre  in
numeri arabi; nella parte inferiore in luogo  dei  caratteri  «LO456»
riproduce  il  codice  del  lotto  o  della  partita  stabilito   dal
prosciuttificio; l'altezza di tutti i caratteri e' di 13,5 mm. 
    In sostituzione o in associazione al presente sigillo  di  inizio
salagione sara' consentito  l'utilizzo  anche  di  altro  dispositivo
identificativo validato dall'organismo di controllo  che  assicuri  o
garantisca la tracciabilita' e  la  rintracciabilita'  delle  materie
prime e del prodotto. 
    Salagione  e  pressatura:  le   cosce   sono   massaggiate,   con
procedimenti manuali  o  meccanici,  onde  predisporre  la  carne  al
ricevimento del sale, e verificarne il  perfetto  dissanguamento.  Le
cosce riposte su un piano orizzontale con il lato interno posto verso
l'alto sono coperte con sale  ad  libitum.  Per  la  salagione  viene
utilizzato esclusivamente sale marino, essendo del tutto vietato, nel
corso  della  lavorazione  delle  cosce,  l'uso  di  altre   sostanze
chimiche, conservanti ed additivi. Il processo di  salagione  ha  una
durata commisurata alle classi di peso che compongono il lotto  o  la
partita in lavorazione. Mantenute sempre su un piano orizzontale,  le
cosce salate vengono sistemate in cella, dove rimangono a  condizioni
di umidita' controllata non inferiore al 65% e temperatura  variabile
tra 0°C e +5°C per il periodo indicato sotto,  che  viene  interrotto
una o piu' volte. Estratte dalla cella le cosce vengono ripulite  dal
sale residuale, viene ripetuto il massaggio, e infine, viene ripetuta
l'aspersione delle stesse con ulteriore sale. Riposte  nuovamente  in
cella, le cosce  salate  vi  rimangono  per  un  periodo  complessivo
massimo, calcolato  dall'inizio  della  salagione  al  termine  della
stessa, di un giorno per chilogrammo di  peso,  definito  sulla  base
dell'esperienza del mastro prosciuttaio.  Ogni  movimentazione  delle
cosce nella  fase  ivi  descritta  coincide  con  la  ripetizione  di
massaggi delle carni che costituiscono la loro «pressatura»; in  base
all'esperienza del mastro  prosciuttaio  la  pressatura  puo'  essere
effettuata anche mediante pressioni esercitate in maniera uniforme  e
per piu' giorni in celle a condizioni di umidita'  non  inferiore  al
45% e temperatura compresa tra 0°C e  +6°C.  La  pressatura  comunque
eseguita fa assumere in via definitiva alle cosce  la  caratteristica
forma a chitarra e ha le finalita' di  esercitare  uno  stimolo  allo
sgrondo della vena femorale e  delle  sue  derivazioni,  produrre  un
assestamento della parte grassa rispetto alla parte magra che agevola
la funzione di penetrazione del sale  e  ridurre  lo  spessore  della
massa muscolare soggetta ai fenomeni osmotici che  si  producono  nel
corso delle fasi successive.  
    Riposo, toelettatura e rinvenimento: le cosce  dissalate  vengono
poste a  riposo  in  un  locale,  per  un  periodo  non  inferiore  a
settantacinque giorni calcolato in  funzione  delle  classi  di  peso
delle  cosce  suine  e  delle   esigenze   tecnologiche   individuate
dall'esperienza del mastro prosciuttaio, a condizioni  ambientali  di
umidita' compresa tra 45% e 90% e temperatura  compresa  tra  +1°C  e
+6°C ad inizio ciclo. Durante questa fase il sale  assorbito  penetra
con   graduale   omogeneita'   all'interno   della   massa   carnosa,
distribuendosi in modo uniforme.  Prima  della  fine  del  riposo  si
esegue la «toelettatura», cioe' la rifinitura  della  superficie  del
lato interno della coscia dagli effetti del sopravvenuto  calo  peso.
Terminato il riposo le cosce vengono sottoposte ad un  «rinvenimento»
termico, lento e progressivo per almeno un giorno, atto ad avvicinare
la temperatura del prodotto a quella ambientale, compresa tra 11°C  e
20°C. 
    Lavaggio: le cosce  qualora  presentino  formazioni  superficiali
prodottesi durante la  salagione,  e  per  effetto  delle  successive
lavorazioni finalizzate  alla  disidratazione  delle  carni,  possono
essere  sottoposte  ad  un  lavaggio  mediante  l'applicazione  sulla
superficie esterna di getti d'acqua. 
    Asciugamento e pre-affinamento: le cosce  vengono  trasferite  in
locali dove si procede ad un ulteriore rialzo termico delle carni  in
condizioni  ambientali  di   umidita'   e   temperatura   controllate
individuate dall'esperienza del mastro prosciuttaio in funzione della
pezzatura delle cosce. La variabilita' dei  valori  e'  funzionale  e
propedeutica alle tecniche del trattamento successivo: l'affinamento.
Questo   puo'   essere   infatti   preceduto   da   una    fase    di
«pre-affinamento», dalla durata di massimo quaranta  giorni,  durante
la quale prosegue il  processo  di  acclimatamento-asciugatura  delle
carni a temperature in progressivo aumento comprese tra 11°C e 20°C e
in condizioni di umidita' in progressiva riduzione. 
    Affinamento e sugnatura o stuccatura: i  prosciutti  -  a  questo
punto del processo produttivo e' piu'  proprio  chiamarli  prosciutti
anziche' cosce - devono  essere  trasferiti  in  appositi  locali  di
affinamento,  dove  prosegue  la  loro  stagionatura,  si  tratta  di
ambienti le cui condizioni di umidita' e temperatura  sono  naturali,
grazie  all'esistenza  ed  all'apertura  frequente   delle   numerose
finestre di cui sono  dotati,  dove  sono  continuamente  sollecitati
dall'aerazione naturale. Solo  quando  le  condizioni  climatiche  ed
ambientali esterne presentano irregolarita' od anomalie  rispetto  ai
normali  andamenti  stagionali,  e'  ammesso  l'uso  di  impianti  di
condizionamento, comunque impiegando l'aria esterna. Il  processo  di
affinamento ha una durata funzionale alla pezzatura  dei  prosciutti,
fermi i limiti minimi del completo processo di lavorazione  descritti
nel prosieguo. Nel corso dell'affinamento nelle carni si verificano i
processi biochimici ed  enzimatici  che  completano  il  processo  di
conservazione indotto dalle precedenti lavorazioni,  determinando  le
proprieta'   organolettiche   caratteristiche   grazie    all'apporto
dell'ambiente naturale esterno: la poca umidita'  e  la  ventilazione
naturale che determinano l'aroma ed il gusto del  Prosciutto  di  San
Daniele.  Durante  l'affinamento  non  puo'  essere  eseguito   alcun
procedimento specifico di lavorazione, eccettuata  la  «sugnatura»  o
«stuccatura», operata una  o  piu'  volte  mediante  rivestimento  in
superficie della porzione scoperta del  prosciutto,  con  un  impasto
composto di sugna o  strutto,  sale,  pepe  e  derivati  di  cereali,
applicato finemente ed uniformemente  mediante  finissaggio  manuale.
Tale  preparato  e  la  relativa  applicazione  hanno  esclusivamente
funzioni tecniche di  ammorbidimento  della  superficie  esterna  non
coperta dalla cotenna, di contemporanea protezione della stessa dagli
agenti esterni  e  di  regolazione  dell'azione  osmotica.  Per  tale
ragione,  la  legislazione  vigente  non  considera   la   sugna   un
ingrediente   ma   bensi'   un   coadiuvante   tecnologico.   Durante
l'affinamento e dopo la sua ultimazione, eccettuata la  sugnatura  ed
un eventuale lavaggio finale effettuato  prima  delle  operazioni  di
disosso, e'  vietata  l'aggiunta  di  qualsiasi  sostanza  e  non  e'
consentita la ripetizione di  un  qualsiasi  trattamento  precedente.
L'affumicatura del prodotto non e' consentita. 
    Apposizione  del  contrassegno  a   fuoco:   la   durata   minima
dell'intero processo di lavorazione, dalla data di  inizio  salagione
di  ogni  singola  coscia  all'ultimazione  dell'affinamento,  e'  di
quattrocento giorni. 
    Al completamento del processo di produzione, sui  prosciutti  che
presentano  tutte  le  caratteristiche  previste  dall'art.  2  viene
apposto il contrassegno a fuoco della DOP sulla parte anteriore  alta
della culatta del prosciutto in  prossimita'  del  gambo.  Per  parte
anteriore  del  prosciutto  si  intende  quella   non   completamente
ricoperta dalla cotenna. E' consentito replicare  il  contrassegno  a
fuoco anche in altre posizioni della cotenna del prosciutto. 
    Di seguito la rappresentazione grafica del contrassegno a fuoco: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
     Il  contrassegno  a  fuoco  e'  costituito  dalla  denominazione
«Prosciutto di San Daniele» in forma circolare  recante  nella  parte
centrale  la  rappresentazione  stilizzata  di  un   prosciutto   con
l'indicazione della sigla «SD». Sotto il piedino del  prosciutto,  in
luogo  delle  cifre   «00»,   deve   essere   riportato   il   codice
identificativo del prosciuttificio iscritto al sistema  di  controllo
in cui si completa il processo produttivo. 
    Il contrassegno a fuoco presenta le seguenti dimensioni: 
      altezza 62 mm; 
      larghezza 80 mm; 
      altezza dei caratteri della denominazione  «Prosciutto  di  San
Daniele» 7 mm; 
      altezza del codice identificativo del prosciuttificio in cui si
completa il processo produttivo 6 mm. 
    Il contrassegno a fuoco puo' recare anche  particolari  segni  di
identificazione atti a comprovare l'autenticita' dello stesso. 
    Il contrassegno a fuoco vale sia come  segno  di  identificazione
sia di qualificazione del Prosciutto di San Daniele,  nel  senso  che
svolge la duplice funzione di identificare il prodotto  assicurandone
l'autenticita', e di garantire che il  prodotto  ha  subito  tutti  i
passaggi produttivi previsti. 
    In sostituzione o in  associazione  al  presente  contrassegno  a
fuoco  sara'  consentito  l'utilizzo  anche  di   altro   dispositivo
identificativo validato dall'organismo di controllo  che  assicuri  o
garantisca la tracciabilita' e  la  rintracciabilita'  delle  materie
prime e del prodotto. 
5.5 Trasferimenti dei prosciutti in lavorazione 
    Le cosce in corso di lavorazione possono essere trasferite da  un
prosciuttificio iscritto al sistema di controllo  ad  un  altro  solo
dopo che siano trascorsi centottanta  giorni  dalla  data  di  inizio
salagione. Il trasferimento, in deroga alla precedente  prescrizione,
e' consentito solo laddove sussistano provate  motivazioni  di  forza
maggiore tali da pregiudicare la lavorazione dei prosciutti o il loro
deperimento. Successivamente e' sempre ammesso il  trasferimento  dei
prosciutti da un prosciuttificio ad un  altro  e  il  contrassegno  a
fuoco e/o altro dispositivo identificativo di cui al precedente  art.
5.4 da apporre al prosciutto al termine della lavorazione  e'  quello
del prosciuttificio in cui si completa il processo produttivo. 
5.6 Prescrizioni particolari 
    Presso i prosciuttifici iscritti al sistema di controllo e' fatto
divieto di utilizzare cosce suine munite della parte  distale,  detta
piedino, per lavorazioni non omologate diverse dal Prosciutto di  San
Daniele.