(Allegato-art. 8)
                               Art. 8. 
 
         Presentazione, commercializzazione ed etichettatura 
 
8.1 Presentazione e commercializzazione 
    Il Prosciutto di San Daniele e' commercializzato intero con osso,
disossato intero, disossato sezionato in tranci, puo' inoltre  essere
affettato e confezionato alle condizioni di seguito indicate. 
8.1.1 Intero con osso 
    Il Prosciutto di San Daniele intero con osso una volta  acquisito
il contrassegno a fuoco e/o altro dispositivo identificativo  di  cui
all'art. 5.4, deve conservare la parte distale, detta piedino, e  non
puo' subire ulteriori  lavorazioni  eccetto  il  prolungamento  della
stagionatura, la sugnatura, un eventuale lavaggio finale,  effettuato
prima delle operazioni di disosso, il  disosso  e  l'affettatura.  Il
prosciutto intero con osso in genere viene posto in vendita tal quale
ed e' soggetto a calo peso. 
    L'intero processo di lavorazione del Prosciutto  di  San  Daniele
intero con osso, che inizia dalla data  di  inizio  salagione  e  che
comprende tutte le fasi descritte nell'art. 5.4  fino  alla  vendita,
convenzionalmente  viene   detto   «stagionatura   del   prosciutto».
L'indicazione della stagionatura  e'  convenzionalmente  espressa  in
numero di mesi, ed e' calcolata come differenza tra il mese in cui si
effettua la determinazione della stagionatura e il mese della data di
inizio salagione. 
8.1.2 Disosso e confezionamento 
    Il Prosciutto di San Daniele recante il contrassegno a fuoco e il
sigillo di inizio salagione e/o i dispositivi identificativi  di  cui
all'art. 5.4 puo' essere disossato e confezionato, anche al di  fuori
dell'area tipica. Le operazioni di disosso devono  essere  effettuate
mantenendo integra e perfettamente aderente la  porzione  di  cotenna
riportante il contrassegno a fuoco e il sigillo di  inizio  salagione
e/o i  dispositivi  identificativi  di  cui  all'art.  5.4.  Le  sole
operazioni di disosso del Prosciutto di San  Daniele  destinato  alla
successiva affettatura e confezionamento di cui  all'art.  8.1.3,  ai
soli fini della produzione delle confezioni di prodotto  affettato  e
confezionato, non possono essere realizzate  al  di  fuori  dell'area
tipica. 
    Il Prosciutto di San Daniele disossato in tranci deve  presentare
su  ogni  pezzo  il  contrassegno  a  fuoco  e/o  altro   dispositivo
identificativo di cui all'art. 5.4, preventivamente apposto presso il
prosciuttificio iscritto al sistema di controllo in cui  si  completa
il processo produttivo. 
    Per quanto riguarda il prosciutto  disossato,  venduto  intero  o
sezionato in tranci, o  destinato  alla  produzione  di  affettato  e
confezionato, l'indicazione della stagionatura  del  prosciutto,  che
inizia dalla data di inizio salagione e che comprende tutte  le  fasi
descritte nell'art. 5.4 fino alla vendita, viene computata al momento
del disosso e confezionamento dello stesso. 
8.1.3 Affettatura e confezionamento 
    Su ogni prosciutto di San Daniele  da  destinare  all'affettatura
deve essere mantenuta integra e perfettamente aderente la porzione di
cotenna riportante il contrassegno  a  fuoco  e/o  altro  dispositivo
identificativo di cui all'art.  5.4.  I  prosciutti  di  San  Daniele
disossati destinati alla  successiva  affettatura  e  confezionamento
devono  essere  conservati  e  affettati   separatamente   da   altri
prosciutti e possono essere stoccati per  un  periodo  immediatamente
precedente all'affettatura a temperature inferiori a 0°C. 
    Il confezionamento  puo'  avvenire  in  confezioni  ad  atmosfera
modificata, ovvero sottovuoto. Per il confezionamento del  Prosciutto
di San Daniele il laboratorio di affettamento iscritto al sistema  di
controllo deve utilizzare solo confezioni la cui  veste  grafica  sia
stata preventivamente approvata e autorizzata. 
8.2 Riproduzione del contrassegno grafico e uso della denominazione 
    Il contrassegno grafico della DOP «Prosciutto di San Daniele»  e'
costituito dalla denominazione «Prosciutto di San Daniele»  in  forma
circolare recante nella parte centrale la rappresentazione stilizzata
di un prosciutto con l'indicazione della sigla «SD». Sotto il piedino
del prosciutto, in luogo delle cifre «00», deve essere  riportato  il
codice identificativo di un prosciuttificio iscritto  al  sistema  di
controllo o di un laboratorio di affettamento iscritto al sistema  di
controllo interessati nella produzione  o  nella  commercializzazione
del prodotto. 
    Di seguito la rappresentazione del contrassegno grafico: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
    La  riproduzione  del  contrassegno  grafico   sui   sistemi   di
etichettatura o sui materiali  vari  di  stampa  deve  rispettare  la
misura minima consentita della base di 20  mm  e  deve  mantenere  il
rapporto base/altezza di 1,3. 
    La  denominazione  «Prosciutto  di  San  Daniele»   deve   essere
riportata in lingua italiana e  deve  essere  apposta  esclusivamente
facendo riferimento alle indicazioni di etichettatura di cui all'art.
8.3 e alle seguenti specifiche: 
      per il prosciutto intero con osso, disossato intero o sezionato
in  tranci  solo  la  presenza  del  contrassegno  a  fuoco  e/o  del
dispositivo identificativo di cui all'art. 5.4 consente la  legittima
qualificazione del prodotto quale «Prosciutto di San Daniele»; 
      per il prosciutto affettato  e  confezionato  di  cui  all'art.
8.1.3 solo la presenza del contrassegno grafico riprodotto  a  stampa
consente la legittima qualificazione del prodotto  quale  «Prosciutto
di San Daniele»; 
      per  le  fattispecie  sopra  indicate  senza  la  presenza  del
contrassegno a  fuoco  e/o  del  dispositivo  identificativo  di  cui
all'art. 5.4, o del contrassegno grafico, il prodotto non puo' recare
la denominazione «Prosciutto di San Daniele» ne'  sulle  etichette  o
confezioni,  ne'  sui  documenti  di  vendita,  ne'  all'atto   della
transazione commerciale. 
8.3 Etichettatura 
    L'etichettatura del Prosciutto di San  Daniele  intero  con  osso
deve recare le seguenti indicazioni: 
      la  denominazione   «Prosciutto   di   San   Daniele»   seguita
immediatamente dalla dicitura «Denominazione di Origine Protetta»  (o
l'acronimo «DOP»); la denominazione deve essere riportata  nel  campo
visivo principale del sistema di etichettatura e  distinguersi  dalle
rimanenti indicazioni; 
      il simbolo dell'UE della DOP (logo DOP): deve  essere  inserito
nel campo visivo principale in corrispondenza della  denominazione  o
in una posizione neutra dello stesso; 
      l'elenco degli ingredienti con la dicitura «Ingredienti: coscia
di suino italiano,  sale  marino»  o  «Ingredienti:  carne  di  suino
italiano, sale marino»; 
      la ragione sociale o il  marchio  commerciale  e  la  sede  del
prosciuttificio iscritto al sistema  di  controllo  che  completa  il
processo produttivo del prosciutto o del prosciuttificio iscritto  al
sistema  di  controllo  che  commercializza   il   prosciutto:   tale
indicazione deve essere riportata nel campo visivo principale  e  con
caratteri di altezza minima 4 mm eccetto per l'indirizzo della via. 
    L'etichettatura del Prosciutto di San Daniele disossato intero  o
sezionato in tranci deve recare, oltre  alle  indicazioni  prescritte
per il prodotto intero con osso anche le seguenti indicazioni: 
      la sede dello stabilimento di confezionamento; 
      la data di inizio salagione con indicazione di mese e anno,  in
tutti i casi in cui la confezione non permetta la  consultazione  del
sigillo di inizio salagione e/o del dispositivo identificativo di cui
all'art. 5.4. 
    L'etichettatura  del  Prosciutto  di  San  Daniele  affettato   e
confezionato deve recare le seguenti indicazioni: 
      un'area grafica coordinata riportante i seguenti  elementi:  la
denominazione «Prosciutto di San Daniele»; la dicitura «Denominazione
di Origine Protetta» (o l'acronimo «DOP»);  il  contrassegno  grafico
riportante il codice identificativo del laboratorio  di  affettamento
iscritto  al  sistema  di  controllo  che  esegue  le  operazioni  di
affettatura e confezionamento; la  dicitura  «Prodotto,  affettato  e
confezionato a San Daniele del Friuli»; 
      il simbolo dell'UE della DOP (logo DOP): deve  essere  inserito
nel campo visivo principale in corrispondenza della  denominazione  o
in una posizione neutra dello stesso; 
      l'elenco degli ingredienti con la dicitura «Ingredienti: coscia
di suino italiano,  sale  marino»  o  «Ingredienti:  carne  di  suino
italiano, sale marino»; 
      la sede dello stabilimento di confezionamento; 
      la data di inizio salagione con indicazione di mese e anno; 
      un   apposito   codice   di   identificazione,   controllo    e
certificazione di ciascuna confezione. 
    E' vietato  l'utilizzo  di  aggettivi  laudativi  associati  alla
denominazione  «Prosciutto  di  San  Daniele»  quali  extra,   super,
classico  e  autentico.  Il  medesimo  divieto  vale  anche  per   la
pubblicita' e  la  promozione  del  Prosciutto  di  San  Daniele,  in
qualsiasi forma o contesto. 
    Sono invece ammesse tutte le indicazioni relative alle  modalita'
di presentazione del prodotto (quali per esempio:  intero  con  osso,
disossato, affettato, etc.).