Allegato II Requisiti di conformita' del tipo genetico impiegato per la riproduzione dei suini utilizzati nel circuito delle DOP 1. Richiesta valutazione tipi genetici. Gli enti selezionatori e/o ibridatori interessati all'iscrizione di uno o piu' tipi genetici nella lista degli «altri tipi genetici ammessi» presentano la richiesta tramite pec ad ANAS, allegando le informazioni riportate nelle Schede 1 e 2. La richiesta deve essere presentata sia per i nuovi tipi genetici che si intende introdurre nel circuito DOP sia per i tipi genetici gia' in uso nel circuito DOP alla data di pubblicazione del presente decreto. Per tipo genetico gia' in uso si intende un tipo genetico presente negli elenchi pubblicati dagli organismi di controllo, precedentemente alla data del presente decreto. La richiesta di valutazione di un tipo genetico in uso deve essere presentata entro e non oltre il 30 giugno 2020. La mancata presentazione della richiesta entro il predetto termine determina l'esclusione del tipo genetico dal circuito DOP. 2. Procedura di valutazione. Le informazioni considerate sono le seguenti: finalita' del programma del tipo genetico (Scheda 1); informazioni per ognuna delle razze o delle linee di fondazione utilizzate nella costituzione del tipo genetico (Scheda 2); informazioni aggiuntive eventualmente fornite dall'ente richiedente; comunicazione commerciale diffusa dal produttore in Italia e all'estero; esistenza di tipi genetici analoghi o assimilabili commercializzati per la macellazione a pesi leggeri ovvero gia' dichiarati non conformi in precedenza ancorche' con diverse denominazioni; informazioni riguardanti il tipo genetico eventualmente conservate nell'ambito dell'attivita' dell'albo nazionale registri suini riproduttori ibridi. La valutazione si basa sulla verifica degli obiettivi del programma genetico, che deve prevedere direttamente o indirettamente almeno i seguenti: mantenere od aumentare il grasso di copertura; mantenere o migliorare l'attitudine della carne alla stagionatura. I dati contenuti nelle Schede 1 e 2 sono elaborati per verificare la coerenza interna dei dati forniti nonche' la stima del progresso genetico per i due caratteri dirimenti: spessore del lardo e qualita' della carne per la stagionatura. La valutazione delle compatibilita', pertanto, si basa sui risultati della elaborazione dei dati dichiarati dagli enti selezionatori e/o ibridatori circa i caratteri selezionati, la relativa importanza attribuita a ciascuno, e le relazioni biologiche (correlazioni genetiche) tra i caratteri stessi, cosi' come reperibili in letteratura. L'elaborazione dei predetti dati consente, pertanto, di stimare in modo oggettivo il progresso genetico atteso per ogni carattere e quindi di verificare se la direzione della selezione del tipo genetico esaminato sia compatibile con le finalita' del miglioramento delle tre razze tradizionali di riferimento del Libro genealogico italiano ed in ultima istanza con i requisiti qualitativi delle cosce stabiliti dai Disciplinari dei prosciutti DOP. L'accertamento di condizioni non veritiere o parzialmente non veritiere o di rappresentazioni falsate della realta', indimostrate o contraddette da altre documentazioni ufficiali acquisite in corso di istruttoria, determina l'esito negativo della valutazione. La mancata produzione di documenti o informazioni richiesti in corso di istruttoria e necessari per la procedura di valutazione e' condizione sufficiente per determinare l'esito negativo della valutazione stessa.