(Allegato II)
                                                          Allegato II 
 
        Requisiti di conformita' del tipo genetico impiegato 
   per la riproduzione dei suini utilizzati nel circuito delle DOP 
 
1. Richiesta valutazione tipi genetici. 
 
    Gli enti selezionatori e/o ibridatori interessati  all'iscrizione
di uno o piu' tipi genetici nella lista degli  «altri  tipi  genetici
ammessi» presentano la richiesta tramite pec ad  ANAS,  allegando  le
informazioni riportate nelle Schede 1 e 2. 
    La richiesta deve essere presentata sia per i nuovi tipi genetici
che si intende introdurre nel circuito DOP sia per  i  tipi  genetici
gia' in uso nel circuito DOP alla data di pubblicazione del  presente
decreto. Per tipo genetico gia' in uso si intende  un  tipo  genetico
presente negli  elenchi  pubblicati  dagli  organismi  di  controllo,
precedentemente alla data  del  presente  decreto.  La  richiesta  di
valutazione di un tipo genetico in uso deve essere presentata entro e
non oltre il 30 giugno 2020. La mancata presentazione della richiesta
entro il predetto termine determina l'esclusione  del  tipo  genetico
dal circuito DOP. 
 
2. Procedura di valutazione. 
 
    Le informazioni considerate sono le seguenti: 
      finalita' del programma del tipo genetico (Scheda 1); 
      informazioni per ognuna delle razze o delle linee di fondazione
utilizzate nella costituzione del tipo genetico (Scheda 2); 
      informazioni   aggiuntive   eventualmente   fornite   dall'ente
richiedente; 
      comunicazione commerciale diffusa dal produttore  in  Italia  e
all'estero; 
      esistenza   di   tipi   genetici   analoghi   o    assimilabili
commercializzati per la  macellazione  a  pesi  leggeri  ovvero  gia'
dichiarati  non  conformi  in  precedenza   ancorche'   con   diverse
denominazioni; 
      informazioni  riguardanti  il   tipo   genetico   eventualmente
conservate nell'ambito dell'attivita'  dell'albo  nazionale  registri
suini riproduttori ibridi. 
    La  valutazione  si  basa  sulla  verifica  degli  obiettivi  del
programma genetico, che deve prevedere direttamente o  indirettamente
almeno i seguenti: 
      mantenere od aumentare il grasso di copertura; 
      mantenere  o   migliorare   l'attitudine   della   carne   alla
stagionatura. 
    I dati contenuti nelle Schede 1 e 2 sono elaborati per verificare
la coerenza interna dei dati forniti nonche' la stima  del  progresso
genetico per i due caratteri dirimenti: spessore del lardo e qualita'
della carne per la stagionatura. 
    La  valutazione  delle  compatibilita',  pertanto,  si  basa  sui
risultati  della  elaborazione  dei  dati   dichiarati   dagli   enti
selezionatori  e/o  ibridatori  circa  i  caratteri  selezionati,  la
relativa importanza attribuita a ciascuno, e le relazioni  biologiche
(correlazioni  genetiche)  tra  i  caratteri   stessi,   cosi'   come
reperibili in letteratura. 
    L'elaborazione dei predetti dati consente, pertanto,  di  stimare
in modo oggettivo il progresso genetico atteso per ogni  carattere  e
quindi di  verificare  se  la  direzione  della  selezione  del  tipo
genetico esaminato sia compatibile con le finalita' del miglioramento
delle tre razze tradizionali di  riferimento  del  Libro  genealogico
italiano ed in ultima istanza con i requisiti qualitativi delle cosce
stabiliti dai Disciplinari dei prosciutti DOP. 
    L'accertamento di condizioni non  veritiere  o  parzialmente  non
veritiere o di rappresentazioni falsate della realta', indimostrate o
contraddette da altre documentazioni ufficiali acquisite in corso  di
istruttoria, determina l'esito negativo della valutazione. 
    La mancata produzione di documenti o  informazioni  richiesti  in
corso di istruttoria e necessari per la procedura di  valutazione  e'
condizione  sufficiente  per  determinare  l'esito   negativo   della
valutazione stessa.