Art. 5 
 
Benefici normativi previsti  dagli  articoli  39  e  40  del  decreto
                        legislativo n. 1/2018 
 
  1. I commissari delegati, avvalendosi  delle  strutture  competenti
delle  rispettive  regioni,   provvedono   all'istruttoria   per   la
liquidazione dei rimborsi richiesti ai sensi degli articoli 39  e  40
del decreto legislativo 2 gennaio 2018,  n.  1,  per  gli  interventi
effettuati dalle organizzazioni di volontariato di protezione  civile
iscritte nei rispettivi elenchi territoriali, impiegate in  occasione
dell'emergenza in rassegna  entro  un  limite  massimo  dai  medesimi
individuato all'interno del piano di  cui  all'art.  1,  comma  3,  a
valere sulle risorse finanziarie di cui all'art. 8. Gli  esiti  delle
istruttorie sono trasmessi al Dipartimento  della  protezione  civile
che, esperiti i procedimenti  di  verifica,  autorizza  i  commissari
delegati a procedere alla  liquidazione  dei  rimborsi  spettanti,  a
valere sulle risorse finanziarie di cui all'art. 8.