Art. 6 
 
                    Materiali litoidi e vegetali 
 
  1. Ai materiali litoidi rimossi per interventi diretti a  prevenire
situazioni di pericolo e  per  il  ripristino  dell'officiosita'  dei
corsi d'acqua e della viabilita' non si applicano le disposizioni  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica del 13 giugno 2017, n.
120. Tali ultime disposizioni si applicano esclusivamente ai siti che
al momento degli eventi  calamitosi  in  rassegna  erano  soggetti  a
procedure di bonifica ambientale  dovuta  alla  presenza  di  rifiuti
pericolosi,  tossici  o  nocivi  idonei  a  modificare   la   matrice
ambientale naturale gia'  oggetto  di  valutazione  dalle  competenti
Direzioni regionali e dal Ministero dell'ambiente, della  tutela  del
territorio e del mare. I litoidi che insistono in tali siti inquinati
possono essere ceduti ai sensi del comma  2  qualora  non  presentino
concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti di cui alle  colonne
A e B, tabella 1, allegato 5, al titolo V della parte IV del  decreto
legislativo n. 152 del 2006. 
  2. I materiali litoidi e vegetali  rimossi  dal  demanio  idrico  e
marittimo per interventi diretti a prevenire situazioni di pericolo e
per il ripristino dell'officiosita' dei corsi  d'acqua,  possono,  in
deroga all'art. 13 del decreto legislativo 12 luglio  1993,  n.  275,
essere ceduti, a compensazione degli oneri di trasporto  e  di  opere
idrauliche ai  realizzatori  degli  interventi  stessi,  oppure  puo'
essere prevista la compensazione,  nel  rapporto  con  gli  operatori
economici, in  relazione  ai  costi  delle  attivita'  inerenti  alla
sistemazione  dei  tronchi  fluviali  con  il  valore  del  materiale
estratto riutilizzabile, da valutarsi, in relazione  ai  costi  delle
attivita' svolte per l'esecuzione dei  lavori,  anche  in  deroga  ai
canoni demaniali vigenti. La cessione  dei  suddetti  materiali  puo'
essere effettuata anche a favore di enti locali per la  realizzazione
di opere anche a titolo gratuito e puo' essere disciplinata anche con
atto di concessione che stabilisca  puntualmente  i  quantitativi  di
materiali asportati, la valutazione economica in relazione ai  canoni
demaniali  e  quanto  dovuto   dal   concessionario   a   titolo   di
compensazione, senza oneri a carico delle risorse di cui all'art.  2.
Per i materiali litoidi asportati  Il  RUP  assicura  al  commissario
delegato la corretta  valutazione  del  valore  assunto  nonche'  dei
quantitativi e della tipologia del materiale da asportare, oltre  che
la corretta contabilizzazione dei relativi volumi. 
  3. I commissari  delegati  o  i  soggetti  attuatori  dagli  stessi
nominati,  ove  necessario,  possono  individuare  appositi  siti  di
stoccaggio provvisorio  ove  depositare  i  fanghi,  i  detriti  e  i
materiali derivanti dagli  eventi  di  cui  in  premessa,  definendo,
d'intesa con gli enti ordinariamente competenti, le modalita' per  il
loro successivo recupero ovvero smaltimento in impianti autorizzati.