Art. 8. Etichettatura 8.1 - L'Indicazione geografica protetta "Burrata di Andria" e' intraducibile e deve essere apposta sull'etichetta in caratteri chiari e indelebili, nettamente distinguibili da ogni altra scritta che compare in etichetta; essa deve essere immediatamente seguita dalla dicitura "Indicazione geografica protetta" e/o dall' acronimo "I.G.P.". E' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista. E' tuttavia consentito l'utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati e pubblici purche' non abbiano significato laudativo o tali da trarre in inganno il consumatore. 8.2 - Il logo dell'Indicazione geografica protetta "Burrata di Andria" e' costituito dall'insieme grafico dei simboli e parole raffigurato di seguito: Parte di provvedimento in formato grafico 8.3 - Il logo "Burrata di Andria I.G.P." deve essere riprodotto su etichette, confezioni e vesti grafiche in genere per tutti i prodotti confezionati, con la prescrizione che il relativo ingombro - calcolato rapportando alla superficie di un rettangolo corrispondente all'altezza ed alla lunghezza complessive del marchio - non sia inferiore al 10% e superiore al 25% della superficie totale della veste grafica. Indici colorimetrici Pantone 281 C: Bordo esterno, testo "Burrata di Andria", tratto Burrata e elemento grafico a simboleggiare le 2 "mani" Pantone 306 C: Colore di riempimento dell'elemento grafico a simboleggiare il "latte" e del testo "I.G.P.".