(Disciplinare-art. 8)
                               Art. 8. 
 
                            Etichettatura 
 
    8.1 - L'Indicazione geografica protetta "Burrata  di  Andria"  e'
intraducibile e  deve  essere  apposta  sull'etichetta  in  caratteri
chiari e indelebili, nettamente distinguibili da ogni  altra  scritta
che compare in etichetta; essa  deve  essere  immediatamente  seguita
dalla dicitura "Indicazione geografica protetta" e/o  dall'  acronimo
"I.G.P.". 
    E'   vietata   l'aggiunta   di   qualsiasi   qualificazione   non
espressamente  prevista.  E'  tuttavia   consentito   l'utilizzo   di
indicazioni che facciano riferimento  a  nomi  o  ragioni  sociali  o
marchi privati e pubblici purche' non abbiano significato laudativo o
tali da trarre in inganno il consumatore. 
    8.2 - Il logo dell'Indicazione geografica  protetta  "Burrata  di
Andria" e' costituito  dall'insieme  grafico  dei  simboli  e  parole
raffigurato di seguito: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
    8.3 - Il logo "Burrata di Andria I.G.P." deve  essere  riprodotto
su etichette, confezioni e vesti  grafiche  in  genere  per  tutti  i
prodotti confezionati, con la prescrizione che il relativo ingombro -
calcolato rapportando alla superficie di un rettangolo corrispondente
all'altezza ed alla lunghezza  complessive  del  marchio  -  non  sia
inferiore al 10% e superiore al 25%  della  superficie  totale  della
veste grafica. 
    Indici colorimetrici 
    Pantone 281 C: Bordo esterno, testo "Burrata di  Andria",  tratto
Burrata e elemento grafico a simboleggiare le 2 "mani" 
    Pantone 306 C: Colore  di  riempimento  dell'elemento  grafico  a
simboleggiare il "latte" e del testo "I.G.P.".