(( Art. 1 bis 
 
           Disposizioni urgenti in materia di reclutamento 
            del personale docente di religione cattolica 
 
  1. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e'
autorizzato a bandire,  entro  l'anno  2020,  previa  intesa  con  il
Presidente della Conferenza episcopale italiana, un concorso  per  la
copertura dei posti per l'insegnamento della religione cattolica  che
si prevede siano vacanti e  disponibili  negli  anni  scolastici  dal
2020/2021 al 2022/2023. 
  2. Una quota non superiore al 50 per cento dei posti  del  concorso
di cui al comma 1 puo'  essere  riservata  al  personale  docente  di
religione cattolica, in  possesso  del  riconoscimento  di  idoneita'
rilasciato dall'ordinario diocesano,  che  abbia  svolto  almeno  tre
annualita' di servizio,  anche  non  consecutive,  nelle  scuole  del
sistema nazionale di istruzione. 
  3. Nelle more dell'espletamento del concorso  di  cui  al  presente
articolo, continuano a  essere  effettuate  le  immissioni  in  ruolo
mediante scorrimento delle graduatorie  generali  di  merito  di  cui
all'articolo 9, comma  1,  del  decreto  dirigenziale  del  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 2 febbraio 2004, di
cui  all'avviso  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale,   4ยช   Serie
speciale, n. 10 del 6 febbraio 2004,  relativo  all'indizione  di  un
concorso riservato, per esami  e  titoli,  a  posti  d'insegnante  di
religione cattolica compresi  nell'ambito  territoriale  di  ciascuna
diocesi nella scuola dell'infanzia, nella  scuola  primaria  e  nelle
scuole di istruzione secondaria di primo e secondo grado. 
  4. Le amministrazioni  interessate  provvedono  all'attuazione  del
presente articolo nell'ambito  delle  risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie disponibili a legislazione  vigente  e,  comunque,  senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ))