(( Art. 4 
 
                     Semplificazione in materia 
          di acquisti funzionali alle attivita' di ricerca 
 
  1. Non si applicano alle universita' statali, agli enti pubblici di
ricercae alle istituzioni di alta formazione  artistica,  musicale  e
coreutica, per l'acquisto di beni e servizi funzionalmente  destinati
all'attivita' di ricerca, trasferimento tecnologico e terza missione: 
    a) le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 449, 450  e  452,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296,  in  materia  di  ricorso  alle
convenzioni-quadro  e  al   mercato   elettronico   delle   pubbliche
amministrazionie di utilizzo della rete telematica; 
    b) le disposizioni di cui all'articolo 1, commi  da  512  a  516,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208,  in  materia  di  ricorso  agli
strumenti di acquisto e negoziazione  della  Consip  S.p.a.  per  gli
acquisti di beni e servizi informatici e di connettivita'. ))