Allegato Allegato IV Sezione 1. Indicatori di rischio armonizzati Gli indicatori di rischio armonizzati sono elencati nelle sezioni 2 e 3 del presente allegato. Sezione 2. Indicatore di rischio armonizzato 1: indicatore di rischio armonizzato basato sul pericolo, che dipende dalle quantita' di sostanze attive immesse sul mercato nei prodotti fitosanitari a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009. 1. Tale indicatore si basa sulle statistiche relative alle quantita' di sostanze attive immesse sul mercato nei prodotti fitosanitari a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009, fornite alla Commissione (Eurostat) a norma dell'allegato I (Statistiche sulla immissione sul mercato dei pesticidi) del regolamento (CE) n. 1185/2009. Tali dati sono ripartiti in quattro gruppi, a loro volta suddivisi in sette categorie. 2. Per il calcolo dell'indicatore di rischio armonizzato 1 si applicano le seguenti regole generali: a) l'indicatore di rischio armonizzato 1 e' calcolato in base alla ripartizione delle sostanze attive nei quattro gruppi e nelle sette categorie indicati nella tabella 1; b) le sostanze attive del gruppo 1 (categorie A e B) sono quelle elencate nell'allegato, parte D, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (1) ; c) le sostanze attive del gruppo 2 (categorie C e D) sono quelle elencate nell'allegato, parti A e B, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011; d) le sostanze attive del gruppo 3 (categorie E e F) sono quelle elencate nell'allegato, parte E, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011; e) le sostanze attive del gruppo 4 (categoria G) sono quelle non approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e percio' non elencate nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011; f) si applicano le ponderazioni indicate alla riga vi) della tabella 1. 3. L'indicatore di rischio armonizzato 1 e' calcolato moltiplicando le quantita' annuali di sostanze attive immesse sul mercato per ciascun gruppo della tabella 1 per la ponderazione del pericolo pertinente indicata alla riga vi) ed effettuando poi l'aggregazione dei risultati di tali calcoli. 4. Le quantita' delle sostanze attive immesse sul mercato per ciascun gruppo e ciascuna categoria della tabella 1 possono essere calcolate. Tabella 1 Ripartizione delle sostanze attive e delle ponderazioni del pericolo ai fini del calcolo dell'indicatore di rischio armonizzato 1. Parte di provvedimento in formato grafico 5. Il valore di riferimento per l'indicatore di rischio armonizzato 1 e' fissato a 100 ed e' uguale al risultato medio del calcolo sopraindicato per il periodo 2011-2013. 6. Il risultato dell'indicatore di rischio armonizzato 1 e' espresso in rapporto al valore di riferimento. 7. Gli Stati membri e la Commissione calcolano e pubblicano l'indicatore di rischio armonizzato 1 in conformita' all'articolo 15, paragrafi 2 e 4, della direttiva N. 2009/128/CE per ogni anno civile ed entro venti mesi dalla fine dell'anno per il quale l'indicatore di rischio armonizzato 1 e' calcolato. Sezione 3. Indicatore di rischio armonizzato 2: indicatore di rischio armonizzato basato sul numero di autorizzazioni rilasciate a norma dell'art. 53 del regolamento (CE) n. 1107/2009. 1. Tale indicatore si basa sul numero di autorizzazioni rilasciate per i prodotti fitosanitari a norma dell'art. 53 del regolamento (CE) n. 1107/2009, come comunicato alla Commissione conformemente all'art. 53, paragrafo 1, di tale regolamento. Tali dati sono ripartiti in quattro gruppi, a loro volta suddivisi in sette categorie. 2. Per il calcolo dell'indicatore di rischio armonizzato 2 si applicano le seguenti regole generali: a) l'indicatore di rischio armonizzato 2 si basa sul numero di autorizzazioni rilasciate a norma dell'art. 53 del regolamento (CE) n. 1107/2009. Esso e' calcolato in base alla ripartizione delle sostanze attive nei quattro gruppi e nelle sette categorie indicati nella tabella 2 della presente sezione; b) le sostanze attive del gruppo 1 (categorie A e B) sono elencate nell'allegato, parte D, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011; c) le sostanze attive del gruppo 2 (categorie C e D) sono quelle elencate nell'allegato, parti A e B, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011; d) le sostanze attive del gruppo 3 (categorie E e F) sono quelle elencate nell'allegato, parte E, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011; e) le sostanze attive del gruppo 4 (categoria G) sono quelle non approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e percio' non elencate nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011; f) Si applicano le ponderazioni indicate alla riga vi) nella tabella 2 della presente sezione. 3. L'indicatore di rischio armonizzato 2 e' calcolato moltiplicando il numero di autorizzazioni rilasciate per i prodotti fitosanitari a norma dell'art. 53 del regolamento (CE) n. 1107/2009 per ciascun gruppo della tabella 2 per la ponderazione del pericolo pertinente indicata alla riga vi) ed effettuando poi l'aggregazione dei risultati di tali calcoli. Ripartizione delle sostanze attive e delle ponderazioni del pericolo ai fini del calcolo dell'indicatore di rischio armonizzato 2 Parte di provvedimento in formato grafico 4. Il valore di riferimento per l'indicatore di rischio armonizzato 2 e' fissato a 100 ed e' uguale al risultato medio del calcolo sopraindicato per il periodo 2011-2013. 5. Il risultato dell'indicatore di rischio armonizzato 2 e' espresso in rapporto al valore di riferimento. 6. Gli Stati membri e la Commissione calcolano e pubblicano l'indicatore di rischio armonizzato 2 in conformita' all'art. 15, paragrafi 2 e 4, della direttiva n. 2009/128/CE per ogni anno civile ed entro venti mesi dalla fine dell'anno per il quale l'indicatore di rischio armonizzato 2 e' calcolato» __________ (1) Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).