(Allegato)
                                                             Allegato 
 
 
                             Allegato IV 
 
 
                             Sezione 1. 
 
                  Indicatori di rischio armonizzati 
 
    Gli indicatori di rischio armonizzati sono elencati nelle sezioni
2 e 3 del presente allegato. 
 
 
                             Sezione 2. 
 
    Indicatore  di  rischio  armonizzato  1:  indicatore  di  rischio
armonizzato basato sul  pericolo,  che  dipende  dalle  quantita'  di
sostanze attive immesse sul mercato nei prodotti fitosanitari a norma
del regolamento (CE) n. 1107/2009. 
 
     1. Tale indicatore  si  basa  sulle  statistiche  relative  alle
quantita'  di  sostanze  attive  immesse  sul  mercato  nei  prodotti
fitosanitari a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009, fornite  alla
Commissione (Eurostat) a norma  dell'allegato  I  (Statistiche  sulla
immissione  sul  mercato  dei  pesticidi)  del  regolamento  (CE)  n.
1185/2009. Tali dati sono ripartiti in quattro gruppi, a  loro  volta
suddivisi in sette categorie. 
    2. Per il calcolo dell'indicatore di  rischio  armonizzato  1  si
applicano le seguenti regole generali: 
      a) l'indicatore di rischio armonizzato 1 e' calcolato  in  base
alla ripartizione delle sostanze attive nei quattro  gruppi  e  nelle
sette categorie indicati nella tabella 1; 
      b) le sostanze attive del gruppo  1  (categorie  A  e  B)  sono
quelle elencate nell'allegato, parte D, del regolamento di esecuzione
(UE) n. 540/2011 della Commissione (1) ; 
      c) le sostanze attive del gruppo  2  (categorie  C  e  D)  sono
quelle elencate nell'allegato,  parti  A  e  B,  del  regolamento  di
esecuzione (UE) n. 540/2011; 
      d) le sostanze attive del gruppo  3  (categorie  E  e  F)  sono
quelle elencate nell'allegato, parte E, del regolamento di esecuzione
(UE) n. 540/2011; 
      e) le sostanze attive del gruppo 4 (categoria  G)  sono  quelle
non approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e percio' non
elencate  nell'allegato  del  regolamento  di  esecuzione   (UE)   n.
540/2011; 
      f) si applicano le ponderazioni indicate alla  riga  vi)  della
tabella 1. 
    3.  L'indicatore  di   rischio   armonizzato   1   e'   calcolato
moltiplicando le quantita' annuali di  sostanze  attive  immesse  sul
mercato per ciascun gruppo della tabella 1 per  la  ponderazione  del
pericolo  pertinente  indicata  alla  riga  vi)  ed  effettuando  poi
l'aggregazione dei risultati di tali calcoli. 
    4. Le quantita' delle sostanze attive  immesse  sul  mercato  per
ciascun gruppo e ciascuna categoria della tabella  1  possono  essere
calcolate. 
 
                              Tabella 1 
Ripartizione delle sostanze attive e delle ponderazioni del  pericolo
    ai fini del calcolo dell'indicatore di rischio armonizzato 1. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
    5.  Il  valore  di  riferimento  per  l'indicatore   di   rischio
armonizzato 1 e' fissato a 100 ed e' uguale al  risultato  medio  del
calcolo sopraindicato per il periodo 2011-2013. 
    6. Il risultato  dell'indicatore  di  rischio  armonizzato  1  e'
espresso in rapporto al valore di riferimento. 
    7. Gli Stati membri  e  la  Commissione  calcolano  e  pubblicano
l'indicatore di rischio armonizzato 1 in conformita' all'articolo 15,
paragrafi 2 e 4, della direttiva N. 2009/128/CE per ogni anno  civile
ed entro venti mesi dalla fine dell'anno per il quale l'indicatore di
rischio armonizzato 1 e' calcolato. 
 
 
                             Sezione 3. 
 
    Indicatore  di  rischio  armonizzato  2:  indicatore  di  rischio
armonizzato basato sul numero di autorizzazioni  rilasciate  a  norma
dell'art. 53 del regolamento (CE) n. 1107/2009. 
 
    1.  Tale  indicatore  si  basa  sul  numero   di   autorizzazioni
rilasciate per i prodotti  fitosanitari  a  norma  dell'art.  53  del
regolamento (CE)  n.  1107/2009,  come  comunicato  alla  Commissione
conformemente all'art. 53, paragrafo 1,  di  tale  regolamento.  Tali
dati sono ripartiti in quattro gruppi,  a  loro  volta  suddivisi  in
sette categorie. 
    2. Per il calcolo dell'indicatore di  rischio  armonizzato  2  si
applicano le seguenti regole generali: 
      a) l'indicatore di rischio armonizzato 2 si basa sul numero  di
autorizzazioni rilasciate a norma dell'art. 53 del  regolamento  (CE)
n. 1107/2009. Esso e'  calcolato  in  base  alla  ripartizione  delle
sostanze attive nei quattro gruppi e nelle sette  categorie  indicati
nella tabella 2 della presente sezione; 
      b) le sostanze attive del gruppo  1  (categorie  A  e  B)  sono
elencate nell'allegato, parte D, del regolamento di  esecuzione  (UE)
n. 540/2011; 
      c) le sostanze attive del gruppo  2  (categorie  C  e  D)  sono
quelle elencate nell'allegato,  parti  A  e  B,  del  regolamento  di
esecuzione (UE) n. 540/2011; 
      d) le sostanze attive del gruppo  3  (categorie  E  e  F)  sono
quelle elencate nell'allegato, parte E, del regolamento di esecuzione
(UE) n. 540/2011; 
      e) le sostanze attive del gruppo 4 (categoria  G)  sono  quelle
non approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e percio' non
elencate  nell'allegato  del  regolamento  di  esecuzione   (UE)   n.
540/2011; 
      f) Si applicano le ponderazioni indicate alla  riga  vi)  nella
tabella 2 della presente sezione. 
    3.  L'indicatore  di   rischio   armonizzato   2   e'   calcolato
moltiplicando il numero di autorizzazioni rilasciate per  i  prodotti
fitosanitari a norma dell'art. 53 del regolamento (CE)  n.  1107/2009
per ciascun gruppo della tabella 2 per la ponderazione  del  pericolo
pertinente indicata alla riga vi) ed effettuando  poi  l'aggregazione
dei risultati di tali calcoli. 
 
Ripartizione delle sostanze attive e delle ponderazioni del  pericolo
    ai fini del calcolo dell'indicatore di rischio armonizzato 2 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
    4.  Il  valore  di  riferimento  per  l'indicatore   di   rischio
armonizzato 2 e' fissato a 100 ed e' uguale al  risultato  medio  del
calcolo sopraindicato per il periodo 2011-2013. 
    5. Il risultato  dell'indicatore  di  rischio  armonizzato  2  e'
espresso in rapporto al valore di riferimento. 
    6. Gli Stati membri  e  la  Commissione  calcolano  e  pubblicano
l'indicatore di rischio armonizzato 2  in  conformita'  all'art.  15,
paragrafi 2 e 4, della direttiva n. 2009/128/CE per ogni anno  civile
ed entro venti mesi dalla fine dell'anno per il quale l'indicatore di
rischio armonizzato 2 e' calcolato» 
 
__________ 

(1) Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del
    25  maggio  2011,  recante   disposizioni   di   attuazione   del
    regolamento (CE)  n.  1107/2009  del  Parlamento  europeo  e  del
    Consiglio per quanto  riguarda  l'elenco  delle  sostanze  attive
    approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).