IL DIRETTORE GENERALE 
                            DELLE FINANZE 
 
                           di concerto con 
 
                       IL RAGIONIERE GENERALE 
                             DELLO STATO 
 
  Visto l'articolo 3, comma 164, della legge  23  dicembre  1996,  n.
662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica» che
demanda al Ministro delle finanze, di concerto con  il  Ministro  del
tesoro, l'adeguamento delle  modalita'  di  calcolo  dei  diritti  di
usufrutto a vita  e  delle  rendite  o  pensioni,  in  ragione  della
modificazione della misura del saggio legale degli interessi; 
  Visto il testo unico delle disposizioni  concernenti  l'imposta  di
registro, approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  26
aprile 1986, n. 131; 
  Visto il testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle
successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre
1990, n. 346; 
  Visto il decreto-legge 3  ottobre  2006,  n.  262,  convertito  con
modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, che ha  istituito
l'imposta sulle successioni e donazioni; 
  Visto l'articolo 13 della legge 8 maggio 1998, n. 146, e l'articolo
4, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
  Visti gli articoli 23, 24, 25  e  26  del  decreto  legislativo  30
luglio 1999, n. 300, concernenti l'istituzione e l'organizzazione del
Ministero dell'economia e delle finanze; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001,  n.
107; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  27
febbraio 2013, n. 67, regolamento  di  organizzazione  del  Ministero
dell'economia e delle finanze, a norma degli articoli 2, comma 10-ter
e 23-quinquies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  17
luglio 2014 recante «Individuazione e attribuzioni  degli  Uffici  di
livello dirigenziale non generale dei  Dipartimenti»,  in  attuazione
dell'articolo 1, comma 2, del decreto del  Presidente  del  Consiglio
dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  26
giugno 2019, n. 103,  regolamento  di  organizzazione  del  Ministero
dell'economia e delle finanze; 
  Visto il decreto del 12 dicembre 2019 del Ministro dell'economia  e
delle finanze, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  293  del  14
dicembre 2019, con il quale la  misura  del  saggio  degli  interessi
legali di cui all'articolo 1284 del codice  civile  e'  fissata  allo
0,05 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2020. 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il valore del  multiplo  indicato  nell'articolo  46,  comma  2,
lettere a) e  b)  del  testo  unico  delle  disposizioni  concernenti
l'imposta di registro, approvato con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26  aprile  1986,  n.  131,  e  successive  modificazioni,
relativo  alla  determinazione   della   base   imponibile   per   la
costituzione  di  rendite  o  pensioni,  e'  fissato  in  2000  volte
l'annualita'. 
  2. Il valore del  multiplo  indicato  nell'articolo  17,  comma  1,
lettere a) e  b)  del  testo  unico  delle  disposizioni  concernenti
l'imposta  sulle  successioni  e  donazioni,  approvato  con  decreto
legislativo 31 ottobre 1990,  n.  346,  e  successive  modificazioni,
relativo  alla  determinazione   della   base   imponibile   per   la
costituzione  di  rendite  o  pensioni,  e'  fissato  in  2000  volte
l'annualita'. 
  3. Il prospetto dei coefficienti per la determinazione dei  diritti
di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie, allegato al
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica  26
aprile 1986, n.  131,  e  successive  modificazioni,  e'  variato  in
ragione della misura del saggio legale degli interessi  fissata  allo
0,05 per cento, come da prospetto allegato al presente decreto.