Art. 2 
 
  1. Il mantenimento dell'idoneita' di cui all'articolo precedente e'
subordinato alla verifica biennale in loco del possesso dei requisiti
prescritti, da parte degli  ispettori  iscritti  nell'apposita  lista
nazionale di cui all'art. 4, comma 8, del citato decreto  legislativo
n. 194/95. 
  2. Il Centro «Centro ricerche per  la  zootecnica  e  l'ambiente  -
CERZOO», e' tenuto a  comunicare  a  questo  Ministero  l'indicazione
precisa delle tipologie delle prove che andra' ad  eseguire,  nonche'
la loro localizzazione territoriale. 
  3. Il citato Centro e' altresi' tenuto a comunicare ogni  eventuale
variazione che interverra' rispetto a quanto dallo stesso  dichiarato
nell'istanza  di  riconoscimento,  nonche'  a  quanto  previsto   dal
presente decreto.