IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante «Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica» e visto, in particolare, l'art. 16, concernente l'istituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nonche' le successive disposizioni legislative relative alla composizione dello stesso Comitato; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, concernente «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, concernente «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che all'art. 1, comma 5, ha istituito presso questo Comitato il «Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici» (MIP), con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo e funzionale all'alimentazione di una banca dati tenuta nell'ambito di questo stesso Comitato; Visto il «Nuovo piano generale dei trasporti e della logistica» sul quale questo Comitato si e' definitivamente pronunciato con delibera 1° febbraio 2001, n. 1, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 2001, e che e' stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita', e successive modificazioni; Vista la normativa vigente in materia di Codice unico di progetto (CUP) e, in particolare: 1. la delibera 27 dicembre 2002, n. 143, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 2003, errata corrige pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 2003, e la delibera 29 settembre 2004, n. 24, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 2004, con le quali questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP e ha stabilito che il CUP stesso deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici relativi a progetti d'investimento pubblico e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti; 2. la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» che, all'art. 11, ha disposto che ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un CUP; 3. la legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, che, tra l'altro, ha definito le sanzioni applicabili in caso di mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento; Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente il «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, c.d. «Codice antimafia», e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, concernente «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti»; Visto il «Regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE» e visto il «Regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa, modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010»; Viste le disposizioni in tema di controllo dei flussi finanziari e visti, in particolare: 1. l'art. 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che regolamenta il monitoraggio finanziario dei lavori relativi alle infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi di cui agli articoli 161, comma 6-bis, e 176, comma 3, lettera e), del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, disposizione richiamata all'art. 203, comma 2, del menzionato decreto legislativo n. 50 del 2016; 2. la delibera di questo Comitato 28 gennaio 2015, n. 15, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 2015, che - ai sensi del comma 3 del richiamato art. 36 del decreto-legge n. 90 del 2014 - aggiorna le modalita' di esercizio del sistema di monitoraggio finanziario di cui alla delibera 5 maggio 2011, n. 45, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 2011 e con errata corrige pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 2011; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 giugno 2015, n. 194, e successive modificazioni, con il quale e' stata soppressa la Struttura tecnica di missione istituita con decreto dello stesso Ministro 10 febbraio 2003, n. 356, e successive modificazioni, e i compiti di cui all'art. 3 e 4 del medesimo decreto sono stati trasferiti alle competenti direzioni generali del Ministero alle quali e' demandata la responsabilita' di assicurare la coerenza tra i contenuti della relazione istruttoria e la relativa documentazione a supporto; Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e visti in particolare: 1. l'art. 200, comma 3, che prevede che, in sede di prima individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti effettua una ricognizione di tutti gli interventi gia' compresi negli strumenti di pianificazione e programmazione, comunque denominati, vigenti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, all'esito della quale lo stesso Ministro propone l'elenco degli interventi da inserire nel primo Documento pluriennale di pianificazione (DPP) di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, che sostituisce tutti i predetti strumenti; 2. l'art. 201, comma 9, che prevede che, fino all'approvazione del primo DPP, valgono come programmazione degli investimenti in materia di infrastrutture e trasporti gli strumenti di pianificazione e programmazione e i piani, comunque denominati, gia' approvati secondo le procedure vigenti alla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo o in relazione ai quali sussiste un impegno assunto con i competenti organi dell'Unione europea; 3. l'art. 214, comma 2, lettere d) e f), in base al quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) provvede alle attivita' di supporto a questo Comitato per la vigilanza sulle attivita' di affidamento da parte dei soggetti aggiudicatori e della successiva realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese e cura l'istruttoria sui progetti di fattibilita' e definitivi, anche ai fini della loro sottoposizione alla deliberazione di questo Comitato in caso di infrastrutture e insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, proponendo allo stesso le eventuali prescrizioni per l'approvazione del progetto; 4. l'art. 214, comma 11, che prevede che in sede di prima applicazione restano comunque validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'art. 163 del decreto legislativo n. 163 del 2006; 5. l'art. 216, commi 1, 1-bis e 27, che, fatto salvo quanto previsto nel suddetto decreto legislativo n. 50 del 2016, stabiliscono rispettivamente che: 5.1 lo stesso si applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore; 5.2 per gli interventi ricompresi tra le infrastrutture strategiche gia' inseriti negli strumenti di programmazione approvati, e per i quali la procedura di valutazione di impatto ambientale sia gia' stata avviata alla data di entrata in vigore del suddetto decreto legislativo, i relativi progetti sono approvati secondo la disciplina previgente; 5.3 le procedure per la valutazione di impatto ambientale delle grandi opere avviate alla data di entrata in vigore del suddetto decreto legislativo n. 50 del 2016, secondo la disciplina gia' prevista dagli articoli 182, 183, 184 e 185 di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, sono concluse in conformita' alle disposizioni e alle attribuzioni di competenza vigenti all'epoca del predetto avvio e le medesime procedure trovano applicazione anche per le varianti; Considerato che la proposta all'esame, alla luce delle sopracitate disposizioni, e in particolare di quanto previsto all'art. 214, comma 11, e all'art. 216, comma 27, del decreto legislativo n. 50 del 2016, risulta ammissibile all'esame di questo Comitato e ad essa sono applicabili le disposizioni del previgente decreto legislativo n. 163 del 2006; Vista la delibera 6 agosto 2015, n. 62, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 2015, con la quale questo Comitato ha approvato lo schema di Protocollo di legalita' licenziato nella seduta del 13 aprile 2015 dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere (CCASGO), costituito con decreto 14 marzo 2003, emanato dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; Visto l'art. 203 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 che, istituendo il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari (CCASIIP), ha assorbito ed ampliato tutte le competenze del pre-vigente CCASGO; Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 2002, supplemento ordinario, con la quale questo Comitato ha approvato il primo Programma delle infrastrutture strategiche, che include, nell'allegato 1, nell'ambito dei «Sistemi stradali ed autostradali» dei «Corridoi trasversali e dorsale appenninica», l'infrastruttura «Asse viario Fano-Grosseto» e, nell'allegato 2, il «Collegamento Grosseto-Fano»; Considerato che l'opera di cui sopra e' compresa nell'Intesa generale quadro tra il Governo e la Regione Toscana, sottoscritta il 18 aprile 2003, al punto «corridoi autostradali e stradali», e nei successivi atti aggiuntivi 22 gennaio 2010 e 16 giugno 2011; Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 2003, con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attivita' di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel Programma delle infrastrutture strategiche; Vista la delibera 3 agosto 2007, n. 78, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 2008, con la quale questo Comitato ha approvato il progetto definitivo dell'intervento «Itinerario SS 78 SGC Grosseto-Fano, tronco Grosseto-Siena, lotti 5, 6, 7, 8: adeguamento a 4 corsie della SS 223 "di Paganico" dal km 30+040 al km 41+600» e ha assegnato allo stesso intervento un contributo annuo suscettibile di sviluppare un volume di investimenti di 271.123.345,98 euro; Vista la delibera 9 novembre 2007, n. 123, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 2008, con la quale, a parita' di volume d'investimenti finanziato, e' stato rimodulato il contributo assegnato con la suddetta delibera n. 78 del 2007; Vista la delibera 1° agosto 2014, n. 26, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 2015, supplemento ordinario, con la quale questo Comitato ha espresso parere sull'XI allegato infrastrutture al Documento di economia e finanza (DEF) 2013, che include, nella «Tabella 0 Programma delle infrastrutture strategiche», nell'ambito dell'infrastruttura «Asse viario Fano-Grosseto», l'intervento «Tratto 1: Grosseto-Siena. lotto 9»; Vista la delibera 3 marzo 2017, n. 9, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del 2017, con la quale questo Comitato ha approvato il progetto definitivo dell'«Itinerario stradale E78 Grosseto-Fano - tratto Grosseto-Siena - lotto 4: adeguamento a quattro corsie del tratto Grosseto-Siena (SS 223 "di Paganico") dalla progressiva chilometrica 27+200 alla progressiva chilometrica 30+038»; Vista la delibera 7 agosto 2017, n. 65, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15 dicembre 2017, con la quale il Comitato ha approvato l'aggiornamento del Contratto di programma 2016-2020 tra MIT e Anas S.p.a. (ANAS); Vista la delibera 28 novembre 2018, n. 82, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 3 aprile 2019, con la quale e' stato modificato il regolamento interno del Comitato di cui alla delibera 30 aprile 2012, n. 62; Vista la nota 27 giugno 2019, n. 25985, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto l'inserimento all'ordine del giorno della prima riunione utile di questo Comitato dell'argomento «Itinerario E78 SGC Grosseto-Fano, tratto Grosseto-Siena, lotto 9: adeguamento a quattro corsie nel tratto Grosseto-Siena (SS 223 "di Paganico") dal km 41+600 al km 53+400 - progetto definitivo», trasmettendo la relativa documentazione istruttoria, poi integrata con note 17 luglio 2019, n. 8493, e 22 luglio 2019, n. 8686, nonche' con i messaggi di posta elettronica in data 22 e 23 luglio 2019, assunti al protocollo della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) il 23 luglio 2019, rispettivamente con il n. 4082 e il n. 4083; Vista la nota 16 luglio 2019, n. 19558, e il messaggio di posta elettronica in data 23 luglio 2019, assunto al protocollo del DIPE il 23 luglio 2019, con il n. 4093, con i quali il Ministero per i beni e le attivita' culturali ha comunicato ulteriori elementi inerenti l'intervento in esame; Vista la nota 23 luglio 2019, n. 287126, con la quale la Regione Toscana ha espresso parere favorevole, con prescrizioni, ai fini dell'intesa sulla localizzazione dell'intervento; Vista la delibera 24 luglio 2019, n. 36, adottata nel corso dell'odierna riunione, con la quale questo Comitato ha approvato l'aggiornamento del Contratto di programma 2016-2020 tra MIT e ANAS, che include nella sezione A.1 del «Piano pluriennale degli investimenti», il «Tratto 1° Grosseto-Siena: lotto 9. Adeguamento a 4 corsie dal km 41+5600 al km 53+400», del costo di 161.955.672, indicando le risorse per il relativo finanziamento; Preso atto delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) e in particolare che: sotto l'aspetto tecnico-procedurale: 1. l'intervento in esame e' parte del corridoio stradale costituito dalla strada di grande comunicazione (SGC) E78 Grosseto-Fano, inserita nella Rete stradale transeuropea «comprehensive pianificata» di cui al «Regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE»; 2. il tratto Grosseto-Siena e' suddiviso in 11 lotti, dei quali 5 sono in esercizio (lotti 1, 2, 3, 10 e 11), 4 in corso di costruzione (lotti 5, 6, 7, 8), uno in appalto (lotto 4) e uno (lotto 9) oggetto della presente delibera di approvazione del progetto definitivo e una descrizione piu' dettagliata dello stato dei predetti lotti e' esposta nella «relazione illustrativa» predisposta da ANAS, datata luglio 2019; 3. la realizzazione del lotto 9, lungo circa 11,8 km, consentira' il completamento del tratto Grosseto-Siena; 4. in particolare, l'intervento, da realizzare nei comuni Monticiano, Murlo e Sovicille in Provincia di Siena, riguarda l'adeguamento a quattro corsie, dalla progressiva chilometrica 41+600 alla progressiva chilometrica 53+400, dell'attuale SS 223 «di Paganico», attualmente a singola carreggiata di larghezza inferiore al tipo IV delle norme CNR 80 (10,5 m) e, quindi, con caratteristiche geometriche tali da non permettere un collegamento fra Grosseto e Siena con un adeguato livello di servizio; 5. l'intervento permettera' di realizzare una strada con sezione di tipo B di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 5 novembre 2001, recante «Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade», con carreggiate distinte per senso di marcia; 6. ogni carreggiata sara' dotata di due corsie con larghezza di 3,75 m ciascuna, di una banchina in destra con larghezza di 1,75 m e di una banchina in sinistra con larghezza di 0,50 m e avra' una sezione stradale larga complessivamente 22 m; 7. lungo il tracciato sono previsti 3 svincoli e sono inoltre previsti, quali opere principali, viadotti sul fosso Ornate e sul fiume Merse, con demolizione completa dei viadotti esistenti e relativa ricostruzione in conformita' ai viadotti previsti sulla nuova carreggiata in affiancamento, e quali opere secondarie ponticelli, di luce 10 o 20 m, in sostituzione degli scatolari esistenti per i piu' importanti attraversamenti idraulici, 3 cavalcavia, 3 sottopassi e varie opere di sostegno per contenere gli ingombri degli espropri e minimizzare l'impatto ambientale causato dalla profilatura di lunghe scarpate; 8. la progettazione definitiva dell'intervento non e' stata preceduta dallo sviluppo di un progetto preliminare e che prima dell'entrata in vigore della legge 11 febbraio 1994, n. 109, «Legge quadro in materia di lavori pubblici», era stato invece elaborato un progetto di massima, corredato da studio d'impatto ambientale e inerente l'adeguamento a quattro corsie dell'intero tronco Grosseto-Siena; 9. in quanto assimilato ad un progetto preliminare, il suddetto progetto di massima e' stato posto a base delle successive fasi progettuali; 10. con provvedimento DEC/VIA 18 gennaio 1993, n. 1465, l'allora Ministero dell'ambiente, di concerto con l'allora Ministero per i beni culturali ed ambientali e sulla base del parere della Commissione VIA 6 marzo 1992, ha espresso parere favorevole, con prescrizioni, relativamente alla compatibilita' ambientale del succitato progetto di massima dell'intero tronco Grosseto-Siena; 11. con nota 20 marzo 2008, n. 42188, ANAS ha trasmesso al MIT il progetto definitivo del lotto 9, elaborato nel 2005, per l'approvazione e l'assegnazione del finanziamento e a giugno 2008 il predetto Ministero ha provveduto a convocare la relativa Conferenza di servizi; 12. con parere 26 febbraio 2009, n. 239, la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS, ha dichiarato, ai fini della verifica di ottemperanza del progetto definitivo in esame alle prescrizioni del suddetto provvedimento DEC/VIA n. 1465 del 1993, la sostanziale coerenza tra lo stesso progetto definitivo e il precedente progetto di massima, precisando che le variazioni dello stesso progetto definitivo non assumono rilievo localizzativo e non comportano altre sostanziali modificazioni rispetto al richiamato progetto di massima e indicando le prescrizioni da assolvere in sede di progettazione esecutiva; 13. con parere 13 ottobre 2009, n. 6061, il Ministero per i beni e le attivita' culturali ha espresso parere favorevole, con prescrizioni, sul progetto definitivo in esame; 14. dopo il passaggio delle competenze sugli interventi del Programma infrastrutture strategiche relativi ad opere stradali dalla soppressa Struttura tecnica di missione alla direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali, con nota 24 marzo 2016, n. 3443, il MIT ha convocato un'ulteriore seduta della Conferenza di servizi, fissandola per il giorno 18 aprile 2016 e posticipandola poi al 4 maggio 2016; 15. i verbali relativi alle suddette Conferenze di servizi del 2008 e del 2016 non risultano disponibili, presumibilmente per la mancata approvazione del progetto esaminato in tali riunioni, e comunque sono superati dalla conferenza di servizi del 22 giugno 2018, citata al successivo punto 27; 16. come esposto nella relazione descrittiva del progetto, nel corso della seduta della Conferenza di servizi del 4 maggio 2016 e' stato convenuto di sospendere l'iter autorizzativo del progetto e di procedere con lo sviluppo di documenti progettuali aggiornati, tenendo conto degli intervenuti aggiornamenti normativi e delle osservazioni pervenute nel corso della pregressa fase autorizzativa; 17. tenuto conto di quanto sopra esposto, con nota 27 aprile 2016, n. 4655, il MIT ha richiesto l'adeguamento tecnico ed economico del progetto definitivo, anche alle richieste avanzate dagli Enti territoriali; 18. il progetto definitivo 2005 e' stato quindi aggiornato: 18.1 relativamente alla categoria della strada, alle norme del citato decreto ministeriale 5 novembre 2001, con studio delle caratteristiche geometriche e funzionali delle intersezioni secondo il decreto ministeriale 19 aprile 2006, inerente «Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali»; 18.2 relativamente alle opere d'arte maggiori e minori, alla normativa di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008, di approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni, e alla circolare del Consiglio superiore dei lavori pubblici (CSLP) 2 febbraio 2009, n. 617, concernente le istruzioni per l'applicazione delle «Nuove norme tecniche per le costruzioni» di cui al predetto decreto 14 gennaio 2008; 18.3 relativamente agli studi ed indagini effettuati per varie discipline (geotecnica, idraulica, archeologia, interferenze, espropri, cantierizzazione, tecnico-economica, verifica ottemperanza-ambiente); 19. il progetto e' stato riemesso sulla medesima base cartografica del progetto 2005, in quanto l'area interessata dai lavori era scarsamente abitata e non si erano verificate modifiche sostanziali del territorio; 20. gli aggiornamenti progettuali hanno riguardato tra l'altro: 20.1. la revisione del tracciato planimetrico, per adattare il raggio delle curve al mutato l'intervallo di velocita' del progetto e per cercare di contenere le variazioni degli ingombri, salvaguardando i fabbricati esistenti e le aree fluviali; 20.2 la ridefinizione dell'andamento altimetrico, per minimizzare la variazione degli ingombri e rendere realizzabile la cantierizzazione della nuova infrastruttura in soggezione di traffico; 20.3 per alcune curve, allargamenti dell'asse stradale al fine di garantire una distanza di visuale libera sempre uguale o superiore alla distanza di visibilita' per l'arresto; 20.4 per alcune opere d'arte, l'affinamento degli studi di compatibilita' idraulica ha reso necessario modificare sia la scansione delle pile o la tipologia strutturale sia la quota altimetrica e, in particolare: 20.4.1 per i viadotti sopra citati sono state previste demolizione e ricostruzione dei due viadotti preesistenti, gemelli della nuova carreggiata posta in affiancamento, con diversa configurazione delle relative aree di cantiere; 20.4.2 per alcuni scatolari idraulici, inizialmente da demolire e ricostruire, sono invece previsti ponti su ogni carreggiata; 21. con nota 25 maggio 2017, n. 271697, ANAS ha presentato la richiesta di approvazione del progetto definitivo aggiornato, con acquisizione dei pareri e delle autorizzazioni necessari, precisando che l'aggiornamento progettuale presentava variazioni contenute, tali da non determinare modifiche significative dal punto di vista dell'inserimento territoriale e ambientale dell'intervento; 22. il 25 maggio 2017 l'avviso al pubblico di avvio del procedimento per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e' stato pubblicato sui quotidiani «Corriere della sera» e «Corriere di Siena» e ne e' stata richiesta la pubblicazione anche tramite affissione all'albo pretorio dei comuni di Monticiano, Murlo e Sovicille nonche' sull'albo pretorio on line della Regione Toscana; 23. con nota 6 ottobre 2017, n. 502600, ANAS ha trasmesso al CSLP gli aggiornamenti progettuali e con nota 15 febbraio 2018, n. 82870, ha trasmesso documentazione alla Regione Toscana e all'Autorita' di bacino distrettuale dell'Appennino settentrionale; 24. nel corso dell'adunanza del 14 dicembre 2017, il CSLP ha adottato il parere n. 62, con il quale ha ritenuto che il progetto definitivo del lotto 9 «debba essere integrato e perfezionato nelle pertinenti fasi progettuali [progetto esecutivo] secondo le indicazioni contenute nei ... "considerato"» del parere stesso; 25. a fronte della comunicazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare circa la necessita' di rinnovare la procedura di VIA solo per le parti del progetto interessate da variazioni significative, con nota 23 febbraio 2018, n. 100403, ANAS ha trasmesso al predetto Ministero nonche' al Ministero per i beni e le attivita' culturali l'istanza per l'avvio della procedura di VIA, integrata con la procedura di valutazione d'incidenza, nonche' di approvazione del Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo; 26. con nota assunta al protocollo del MIT il 18 aprile 2018, con il n. 3966, l'Autorita' di bacino distrettuale dell'Appennino settentrionale si e' espressa relativamente agli aspetti geomorfologici, idraulici e relativi al Piano di gestione delle acque, formulando tra l'altro richieste d'integrazioni e rinviando le proprie determinazioni inerenti taluni aspetti alla successiva fase di progettazione esecutiva, in considerazione - come specificato dal MIT - del fatto «che le decisioni d'interesse dell'Autorita' di bacino afferiscono essenzialmente ad approfondimenti tecnici di dettaglio e non a considerazioni piu' generali circa la localizzazione dell'opera»; 27. una nuova Conferenza di servizi, inizialmente convocata per il 18 aprile 2018, si e' tenuta il 20 giugno 2018, di cui e' disponibile il relativo verbale, rendendo non piu' rilevanti le due precedenti conferenze di servizi; 28. con parere 3 agosto 2018, n. 2814, la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS si e' espressa, in modo favorevole e con prescrizioni, esclusivamente sulle varianti sostanziali al progetto definitivo del lotto 9, che riguardano le fasi costruttive dei viadotti Ornate e Merse e le fasi costruttive delle opere di protezione spondale sul ramo di svincolo «il Picchetto» (progressiva chilometrica 44+400-44+600 circa) e sull'ansa del fiume Merse (progressiva chilometrica 50+200-50+350 circa); 29. in particolare la suddetta Commissione ha ritenuto che le modifiche delle lavorazioni previste per la nuova cantierizzazione dei viadotti potessero produrre impatti ambientali da sottoporre a valutazione e che ugualmente dovessero essere valutate le opere di protezione spondale sopra richiamate, che costituiscono una novita' rispetto alla precedente progettazione; 30. con nota 28 settembre 2018, n. 25809, il Ministero per i beni e le attivita' culturali ha formulato parere favorevole di compatibilita' ambientale del progetto, subordinatamente all'assoluta osservanza delle prescrizioni riportate nel parere stesso; 31. con delibera di giunta 19 novembre 2018, n. 1265, la Regione Toscana ha espresso parere favorevole circa l'intesa per la localizzazione dell'intervento, condizionato al recepimento delle condizioni e prescrizioni contenute nel citato parere e a quanto espresso nei pareri del Comune di Murlo, del Genio civile Toscana sud (che per vari aspetti progettuali si e' riservato l'espressione del parere in sede di esame del progetto esecutivo), del settore tutela della natura e del mare, dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT) e della Commissione paesaggio del Comune di Montiano; 32. il 12 luglio 2019 il succitato avviso al pubblico di avvio del procedimento per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e' stato integrato con la dichiarazione di pubblica utilita' e nuovamente pubblicato (quotidiani «La Repubblica» e «Corriere di Siena») e la pubblicazione del suddetto avviso e' stata richiesta anche tramite affissione all'albo pretorio dei comuni di Monticiano, Murlo e Sovicille nonche' tramite pubblicazione sull'albo pretorio on line della Regione Toscana; 33. che la verifica preventiva dell'interesse archeologico e' stata effettuata nella fase di progettazione definitiva e trovera' conclusione in esito alle «indagini di archeologia preventiva previste nel Piano di indagini archeologiche e disciplinate» dall'«Accordo ex art. 25, comma 14, del decreto legislativo n. 50/2016», allegato alla nota del Ministero per i beni e le attivita' culturali 16 luglio 2019, n. 19558; 34. che il progetto, trasmesso da Anas S.p.a., soggetto aggiudicatore, all'allora Struttura tecnica di missione con nota di marzo 2008, non e' incorso nelle previsioni del punto 5 della delibera di questo Comitato n. 26 del 2014, che individuava il 31 dicembre 2014, quale termine per la trasmissione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del progetto preliminare o definitivo ai sensi del decreto Iegislativo n. 163 del 2006, pena l'automatica decadenza dal Programma infrastrutture strategiche; 35. che la documentazione di progetto include, dal n. 184 al n. 189, gli elaborati relativi alla risoluzione delle interferenze e, dal n. 190 al n. 201, gli elaborati relativi agli espropri; 36. il MIT ha proposto, in apposito allegato alla relazione istruttoria, le prescrizioni e le raccomandazioni da formulare, esponendo le motivazioni nei casi di mancato o parziale recepimento di osservazioni avanzate nella fase istruttoria; 37. in particolare, il suddetto Ministero: 37.1. ha verificato con il Ministero per i beni e le attivita' culturali le prescrizioni dettate da quest'ultimo; 37.2. ha specificato che le prescrizioni dettate dall'Autorita' di bacino distrettuale dell'Appennino settentrionale e dal Genio civile Toscana sud sono state inserite tra quelle da assolvere in sede di progettazione esecutiva e che in ogni caso, considerando il complesso delle prescrizioni, la relativa «valorizzazione ... e' risultata non significativa ai fini della variazione del costo complessivo dell'intervento»; sotto l'aspetto attuativo: 1. il soggetto aggiudicatore dell'intervento e' Anas S.p.a.; 2. il CUP dell'intervento e' F21B16000440001; 3. la modalita' di affidamento attualmente prevista e' l'appalto sulla base del progetto esecutivo redatto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, modalita' per la quale per altro sono gia' state avviate le procedure per l'individuazione dei progettisti; 4. che, tuttavia, ai sensi dell'art. 59 del suddetto decreto legislativo n. 50 del 2016, il soggetto aggiudicatore potra' altresi' ricorrere all'affidamento congiunto di progettazione e realizzazione - cioe' il c.d. «appalto integrato» - inserendo nei documenti di gara i requisiti minimi per lo svolgimento della progettazione oggetto del contratto; 5. che il tempo previsto per la progettazione esecutiva e' valutato in trecentosessanta giorni naturali e consecutivi e il tempo previsto per l'esecuzione dei lavori e' valutato in millenovantacinque giorni naturali e consecutivi, come riportato nel cronoprogramma allegato al progetto definitivo; sotto l'aspetto finanziario 1. il costo del progetto definitivo ammonta a 161.955.672,12 euro cosi' articolati, come risulta dalla rimodulazione del quadro economico ANAS: (importi in euro) ========================================================= | Voce | Importo | +=========================+=============================+ |lavori e oneri per la | | |sicurezza | 115.598.551,74| +-------------------------+-----------------------------+ |somme a disposizione | 30.045.038,30| +-------------------------+-----------------------------+ |oneri di investimento di | | |Anas S.p.a. (11,2%) | 16.312.082,08| +-------------------------+-----------------------------+ |TOTALE COSTO | 161.955.672,12| +-------------------------+-----------------------------+ 2. l'istruttoria comprende un prospetto di confronto tra il quadro economico ANAS e la sua rielaborazione operata dal MIT; 3. il costo delle opere compensative e di mitigazione ambientale ammonta, rispettivamente a 22.807,30 euro e a 1.737.727,85 euro, per un totale di 1.760.535,15 euro e tale ultimo importo, rientrante nel limite massimo del 2% del costo dell'opera, e' gia' compreso nel costo dei lavori, come risulta dal computo metrico estimativo del progetto definitivo; 4. la valorizzazione delle prescrizioni e' risultata non significativa ai fini della variazione del costo complessivo dell'intervento; 5. non essendo intervento affidato a contraente generale o in concessione, non e' stata predisposta la relazione con l'articolazione delle misure volte alla prevenzione e repressione della criminalita' e dei tentativi di infiltrazione mafiosa e non sono stati calcolati i relativi costi; 6. gli oneri di investimento includono gli importi relativi al «Fondo di incentivazione ex art. 92, comma 7, decreto legislativo n. 163/06 e successive modificazioni ed integrazioni» e alle «Spese per commissioni giudicatrici ex art 84, comma 11, decreto legislativo n. 163/06», e sono pari all'11,2% del costo dell'investimento, in quanto l'intervento fruisce di un finanziamento «a contributo»; 7. il costo del progetto considerato dal CSLP (163.849.038,79 euro) e' superiore a quello sopra riportato, perche' era inclusivo di oneri d'investimento del 12,5 per cento, che invece risultano essere ora ridotti e pari all'11,2 per cento, come precisato con la note MIT 17 luglio 2019, n. 8493 e 22 luglio 2019, n. 8686, in linea con quanto sottoposto a questo Comitato; 8. le somme a disposizione e gli oneri di investimento potranno essere riconosciuti al soggetto aggiudicatore solo previa rendicontazione di dettaglio, in funzione delle effettive spese che saranno sostenute; 9. come risulta dal richiamato aggiornamento annuale del Contratto di programma ANAS 2016-2020 sottoposto a questo Comitato in data odierna, il finanziamento dell'intervento e' imputato per 131.476.626 euro a carico dei finanziamenti del Contratto di programma ANAS 2015 e per i residui 30.479.046 euro a carico delle risorse del Fondo unico ANAS destinate al Contratto di programma 2016-2020, approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 27 dicembre 2017, n. 588; 10. che dette risorse sono disponibili sul capitolo 7002 dello stato di previsione della spesa del MIT e sono poste in capo alla direzione generale per le strade e le autostrade e per la sicurezza e la vigilanza nelle infrastrutture stradali del Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici; Vista la nota 23 luglio 2019, n. 4105, predisposta congiuntamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - DIPE e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta di questo Comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera; Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; Considerato il dibattito svolto durante la riunione odierna di questo Comitato; Delibera: Le presenti disposizioni sono adottate ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 214, comma 11, e 216, commi 1, 1-bis e 27, del decreto legislativo n. 50 del 2016, e del decreto legislativo n. 163 del 2006 e successive modificazioni, da cui deriva la sostanziale applicabilita' della previgente disciplina, di cui al decreto legislativo in ultimo citato, a tutte le procedure, anche autorizzative, avviate prima del 19 aprile 2016. 1. Approvazione progetto definitivo 1.1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 167, comma 5, del decreto legislativo n. 163 del 2006, e successive modificazioni, nonche' ai sensi degli articoli 10 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, e successive modificazioni, e' approvato, con le prescrizioni e le raccomandazioni di cui al successivo punto 1.6, anche ai fini della compatibilita' ambientale, della localizzazione urbanistica, dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e della dichiarazione di pubblica utilita', il progetto definitivo dell'intervento «Itinerario stradale E78 Grosseto-Fano, tratto Grosseto-Siena - lotto 9: adeguamento a quattro corsie del tratto Grosseto-Siena (SS 223 "di Paganico") dal km 41+600 al km 53+400. 1.2 La suddetta approvazione sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attivita' previste nel progetto approvato al precedente punto 1.1. 1.3 E' conseguentemente perfezionata, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa Stato-Regione sulla localizzazione dell'opera. 1.4 Il limite di spesa dell'intervento di cui al precedente punto 1.1 e' quantificato in 161.955.672,12 euro, al netto di IVA, come sintetizzato nella precedente «presa d'atto». 1.5 La presente delibera non potra' avere corso nel caso in cui, entro sessanta giorni dalle nuove pubblicazioni del 12 luglio 2019 meglio precisate in premessa, siano pervenute osservazioni ostative oppure osservazioni che determinino ulteriori costi aggiuntivi che non possano essere ricompresi nell'attuale quadro economico. A tale fine, il Ministero delle infrastrutture e trasporti dovra' comunicare tempestivamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri - DIPE l'esito positivo della disamina delle suddette osservazioni. 1.6 Le prescrizioni citate al precedente punto 1.1, cui resta subordinata l'approvazione del progetto, sono riportate nell'allegato, che forma parte integrante della presente delibera, mentre le raccomandazioni sono riportate nella seconda parte del medesimo allegato. L'ottemperanza alle suddette prescrizioni non potra' comunque comportare incrementi del limite di spesa di cui al precedente punto 1.4. Il soggetto aggiudicatore, qualora ritenga di non poter dare seguito a qualcuna di dette raccomandazioni, fornira' al riguardo puntuale motivazione, in modo da consentire al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di esprimere le proprie valutazioni e di proporre a questo Comitato, se del caso, misure alternative. 1.7 E' altresi' approvato, ai sensi dell'art. 170, comma 4, del decreto legislativo n. 163 del 2006, e successive modificazioni, il programma di risoluzione delle interferenze di cui agli elaborati progettuali dal n. 184 al n. 189, indicati nella documentazione istruttoria trasmessa dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 1.8 Gli elaborati di progetto relativi agli espropri, di cui agli elaborati progettuali dal n. 190 al n. 201, sono ugualmente indicati nella documentazione istruttoria trasmessa dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 2. Copertura finanziaria Il finanziamento dell'intervento di cui al punto 1.1 e' imputato per 131.476.626 euro a carico dei finanziamenti introdotti del Contratto di programma ANAS per il 2015 e confermati nel successivo aggiornamento e per i residui 30.479.046 euro a carico delle risorse del Fondo unico ANAS destinate al Contratto di programma ANAS 2016-2020, approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 27 dicembre 2017, n. 588. 3. Ulteriori prescrizioni 3.1 Le somme a disposizione e gli oneri di investimento potranno essere riconosciuti al soggetto aggiudicatore solo previa rendicontazione di dettaglio, in funzione delle effettive spese che saranno sostenute. 3.2 Il medesimo Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvedera' altresi' a svolgere le attivita' di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63 del 2003 sopra richiamata. 3.3 Il soggetto aggiudicatore provvedera', prima dell'inizio dei lavori previsti nel citato progetto, a fornire assicurazioni al predetto Ministero sull'avvenuto recepimento, nel progetto esecutivo, delle prescrizioni di cui al precedente punto 1.6. 3.4 Il soggetto aggiudicatore inviera' al Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo il progetto esecutivo ai fini della verifica di ottemperanza delle prescrizioni riportate nel suddetto allegato e poste dallo stesso Ministero. 3.5 Il soggetto aggiudicatore dell'opera assicura il monitoraggio ai sensi del decreto legislativo n. 229 del 2011, richiamato in premessa, ed in particolare l'aggiornamento della BDAP. 3.6 Ai sensi della delibera n. 24 del 2004, il CUP assegnato all'opera dovra' essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'opera stessa. 3.7 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvedera' ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti componenti il progetto di cui al precedente punto 1.1. Roma, 24 luglio 2019 Il Presidente: Conte Il Segretario: Giorgetti Registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 2019 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 1553