Art. 2 
 
                Controlli e revoca del riconoscimento 
 
  1. Entro un anno dalla data di pubblicazione del  presente  decreto
e,  successivamente,  con  cadenza  triennale,  il  Ministero   delle
politiche agricole alimentari e forestali procede alla  verifica  del
mantenimento dei requisiti per il riconoscimento come  organizzazione
interprofessionale. 
  2. La verifica sul mantenimento dei requisiti per il riconoscimento
e' affidata al Ministero che la effettua sia mediante  l'acquisizione
di  documenti  e  dati   inerenti   l'attivita'   dell'organizzazione
interprofessionale, anche su base informatica. 
  3.     L'organizzazione     interprofessionale      «Organizzazione
Interprofessionale delle carni prodotte in Italia  INTERCARNEITALIA»,
in caso di modifiche dello statuto, della struttura  organizzativa  e
di variazioni  della  base  sociale  e'  tenuta  a  darne  tempestiva
comunicazione al Ministero che verifica il mantenimento dei requisiti
previsti. 
  4.  Il  Ministero  procede,  previa  diffida,   alla   revoca   del
riconoscimento, nei seguenti casi: 
    a)  perdita  di  uno   o   piu'   requisiti   previsti   per   il
riconoscimento, anche in caso di riconoscimento di una organizzazione
interprofessionale relativa al medesimo settore piu' rappresentativa,
ai sensi del comma  8  dell'art.  3  del  decreto-legge  n.  51/2015,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 91/2015; 
    b) mancata trasmissione della  documentazione  richiesta  per  la
verifica del mantenimento  dei  requisiti  previsti  dalla  Normativa
europea; 
    c) adesione dell'organizzazione interprofessionale agli  accordi,
decisioni e pratiche concordate di cui all'art. 210, paragrafo 4  del
regolamento  (UE)  n.  1308/2013  e   successive   modificazioni   ed
integrazioni; 
    d) infrazioni gravi delle norme statutarie; 
    e) irregolarita' gravi che  impediscono  il  conseguimento  delle
attivita' istitutive; 
    f) non osservanza dell'obbligo di notifica al  Ministero  per  il
necessario inoltro alla Commissione europea degli accordi,  decisioni
e pratiche concordate con  riferimento  all'art.  210,  paragrafo  2,
lettera  a)  del  regolamento  (UE)   n.   1308/2013   e   successive
modificazioni ed integrazioni. 
  5. Il provvedimento di revoca e' comunicato alla Commissione  UE  e
alle regioni e Provincie autonome di Trento e Bolzano,  e  pubblicato
sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali.