Art. 3 
 
                       Estensione delle regole 
 
  1.     L'organizzazione     interprofessionale      «Organizzazione
Interprofessionale delle carni prodotte in  Italia  INTERCARNEITALIA»
puo' richiedere al Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e
forestali, Dipartimento delle politiche competitive,  della  qualita'
agroalimentare,  ippiche  e  della  pesca,  l'estensione  di   regole
(accordi,  decisioni  o  pratiche  concordate  convenuti  nell'ambito
dell'organizzazione) a condizione che riguardino una delle  finalita'
di cui al paragrafo 4 dell'art. 164 del regolamento (UE) n. 1308/2013
e  successive  modificazioni  ed  integrazioni  e  che  sussistano  i
requisiti di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 3 del decreto-legge  n.  51
del 5 maggio 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge  n.  91
del 2 luglio 2015. 
  2. La richiesta di estensione di regole,  sottoscritta  dal  legale
rappresentante dell'organizzazione  interprofessionale,  deve  essere
accompagnata dalla seguente documentazione: 
    a) delibera del consiglio di amministrazione  dell'organizzazione
interprofessionale a supporto della richiesta di estensione di regole
che deve essere adottata con il voto favorevole di almeno l'85% degli
associati per ciascuna delle attivita'  economiche  cui  le  medesime
sono suscettibili di applicazione. Nel  caso  l'accordo  preveda  una
programmazione previsionale e coordinata della produzione in funzione
degli sbocchi di mercato o da un  programma  di  miglioramento  della
qualita' che abbia  come  conseguenza  diretta  una  limitazione  del
volume di offerta, tale regola puo'  essere  adottata  solamente  con
l'unanimita' degli associati della organizzazione interprofessionale; 
    b) documenti comprovanti l'esistenza  dei  requisiti  di  cui  al
comma 1; 
    c) dimostrazione dei requisiti  di  rappresentativita'  economica
con riferimento alla struttura economica della filiera di riferimento
e  tenendo  conto  dei  volumi  di  beni  prodotti,   trasformati   o
commercializzati  dagli  operatori  professionali  a  cui  la  regola
oggetto di richiesta di estensione e' suscettibile di applicazione; 
    d) una  relazione  tecnica  indicante  la  finalita'  tra  quelle
indicate dal paragrafo  4  dell'art.  164  del  regolamento  (UE)  n.
1308/2013 e successive  modificazioni  ed  integrazioni,  dimostrando
come le regole da adottare la rispettino indicando necessariamente: 
      1) la conformita' ai  regolamenti  comunitari  di  settore,  la
compatibilita' con il diritto dell'unione o la normativa nazionale in
vigore; 
      2) che le regole adottate non danneggino altri operatori  dello
Stato membro interessato o  dell'unione,  creando  distorsioni  della
concorrenza; 
      3) che le regole adottate non  abbiano  nessuno  degli  effetti
elencati all'art. 210, paragrafo 4 del regolamento (UE) n.  1308/2013
e successive modificazioni ed integrazioni. 
  3. Il Ministero delle politiche agricole  alimentari  e  forestali,
verificata  la  regolarita'  della  domanda,  coerentemente  con   le
modalita' ed i termini temporali indicati all'art. 210,  paragrafo  2
del regolamento (UE)  n.  1308/2013  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, pubblica  sul  proprio  sito  istituzionale  la  regola
oggetto di richiesta di estensione per un  periodo  non  inferiore  a
trenta giorni. 
  4. Ove tale regola non riscontri  l'opposizione  di  organizzazioni
che dimostrano di rappresentare piu'  di  un  terzo  degli  operatori
economici secondo i criteri di cui alla lettera c) del  comma  2,  il
Ministero, previo avviso pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana,  pubblica  sul  proprio  sito  istituzionale  il
provvedimento   di   estensione   delle   regole    adottate    dalla
organizzazione interprofessionale «Organizzazione  Interprofessionale
delle  carni  prodotte   in   Italia   INTERCARNEITALIA»   rendendole
obbligatorie anche nei confronti  degli  operatori  del  settore  non
aderenti    all'organizzazione    interprofessionale     richiedente,
riportando le specifiche integrali delle regole rese obbligatorie  ed
il periodo di validita' delle stesse. 
  5. Il mancato rispetto delle regole per le quali e' stata  concessa
l'estensione comporta  l'irrogazione  all'operatore  economico  delle
sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma  6  del  citato
art. 3 del decreto-legge n. 51/2015, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge n. 91/2015. 
  6. Il Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e  forestali
provvede a comunicare alla Commissione  dell'Unione  europea  e  alle
regioni e Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  ogni  decisione
adottata a norma del presente articolo. 
  Il presente decreto e' inviato all'organo di controllo ed entra  in
vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 12 dicembre 2019 
 
                                               Il Ministro: Bellanova