Art. 106 
 
 
Atti di frode e apertura  della  liquidazione  giudiziale  nel  corso
                           della procedura 
 
    1. Il commissario giudiziale,  se  accerta  che  il  debitore  ha
occultato o dissimulato  parte  dell'attivo,  dolosamente  omesso  di
denunciare uno o piu' crediti,  esposto  passivita'  insussistenti  o
commesso altri  atti  di  frode,  deve  riferirne  immediatamente  al
tribunale, che provvede ai sensi dell'articolo 49, comma  2,  dandone
comunicazione al pubblico ministero e ai creditori. La  comunicazione
ai creditori e' eseguita dal commissario giudiziale. 
    2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche quando il
debitore compie atti non autorizzati o comunque diretti a frodare  le
ragioni dei creditori, o se in qualunque momento risulta che  mancano
le condizioni prescritte per l'apertura del concordato previste  agli
articoli da 84 a 88. 
    3. All'esito del  procedimento,  il  tribunale,  su  istanza  del
creditore o su richiesta del pubblico ministero, apre la procedura di
liquidazione giudiziale dei beni del debitore. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore  per  effetto
delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio  legis",  viene
riportato  nella  versione  originariamente  pubblicata  in  Gazzetta
Ufficiale. 
  La  prima  versione  in  vigore  dell'articolo  e'   visualizzabile
nell'aggiornamento successivo.