Art. 123 
 
 
                     Poteri del giudice delegato 
 
    1. Il giudice  delegato  esercita  funzioni  di  vigilanza  e  di
controllo sulla regolarita' della procedura e: 
    a) riferisce  al  tribunale  su  ogni  affare  per  il  quale  e'
richiesto un provvedimento del collegio; 
    b) emette o provoca dalle competenti  autorita'  i  provvedimenti
urgenti per la conservazione del patrimonio, ad esclusione di  quelli
che incidono su diritti di terzi che rivendichino un proprio  diritto
incompatibile con l'acquisizione; 
    c) convoca il curatore e  il  comitato  dei  creditori  nei  casi
prescritti dalla legge e ogni qualvolta lo ravvisi opportuno  per  il
corretto e sollecito svolgimento della procedura; 
    d) su  proposta  del  curatore,  liquida  i  compensi  e  dispone
l'eventuale revoca dell'incarico conferito alle persone la cui  opera
e'  stata  richiesta  dal  medesimo  curatore  nell'interesse   della
procedura; 
    e) provvede sui reclami proposti contro gli atti del  curatore  e
del comitato dei creditori; 
    f) fatto  salvo  quanto  previsto  dall'articolo  128,  comma  2,
autorizza il  curatore  a  stare  in  giudizio  come  attore  o  come
convenuto,  quando  e'  utile  per  il  miglior  soddisfacimento  dei
creditori.  L'autorizzazione  deve  essere  sempre  data   per   atti
determinati e per i giudizi deve essere rilasciata per ogni grado  di
essi; 
    g) nomina gli arbitri, su proposta del curatore; 
    h) procede all'accertamento dei crediti e dei diritti vantati  da
terzi sui beni compresi nella procedura, secondo le disposizioni  del
capo III. 
    i) quando ne ravvisa  l'opportunita',  dispone  che  il  curatore
presenti relazioni ulteriori rispetto a quelle previste dall'articolo
130, prescrivendone le modalita'. 
    2. Il giudice  delegato  non  puo'  trattare  i  giudizi  che  ha
autorizzato,  ne'  far  parte  del  collegio  investito  del  reclamo
proposto contro i suoi atti. 
    3. I provvedimenti del  giudice  delegato  sono  pronunciati  con
decreto motivato.