Art. 133 
 
 
         Reclamo contro gli atti e le omissioni del curatore 
 
    1.  Contro  gli  atti  di  amministrazione  e  le  omissioni  del
curatore, il  comitato  dei  creditori,  il  debitore  e  ogni  altro
interessato possono proporre reclamo, per violazione  di  legge,  con
ricorso al  giudice  delegato  entro  otto  giorni  dalla  conoscenza
dell'atto o,  in  caso  di  omissione,  dalla  scadenza  del  termine
indicato nella diffida a provvedere. Il giudice delegato, sentite  le
parti, decide sul reclamo, omessa ogni formalita' non  indispensabile
al contraddittorio. 
    2. Se il reclamo e' accolto, il curatore  deve  conformarsi  alla
decisione del giudice delegato. 
    3. Contro il decreto del giudice delegato puo' essere proposto il
reclamo previsto dall'articolo 124.