Art. 135 
 
 
                      Sostituzione del curatore 
 
    1. I creditori  che  rappresentano  la  maggioranza  dei  crediti
ammessi possono chiedere la sostituzione del curatore indicandone  al
tribunale  le  ragioni.  Il  tribunale,  valutate  le  ragioni  della
richiesta, provvede alla nomina del nuovo curatore. 
    2. Dal computo dei crediti, su istanza di uno o  piu'  creditori,
sono esclusi quelli  i  cui  titolari  si  trovino  in  conflitto  di
interessi. 
 
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Nota redazionale  
    Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore per effetto
delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio  legis",  viene
riportato  nella  versione  originariamente  pubblicata  in  Gazzetta
Ufficiale.  
    La prima  versione  in  vigore  dell'articolo  e'  visualizzabile
nell'aggiornamento successivo.