Art. 143 
 
 
                        Rapporti processuali 
 
    1. Nelle controversie, anche in corso,  relative  a  rapporti  di
diritto  patrimoniale  del  debitore  compresi   nella   liquidazione
giudiziale sta in giudizio il curatore. 
    2.  Il  debitore  puo'  intervenire  nel  giudizio  solo  per  le
questioni dalle quali puo' dipendere un'imputazione di  bancarotta  a
suo carico o se l'intervento e' previsto dalla legge. 
    3.   L'apertura   della   liquidazione    giudiziale    determina
l'interruzione del processo.  Il  termine  per  la  riassunzione  del
processo interrotto decorre da quando l'interruzione viene dichiarata
dal giudice.