Art. 149 
 
 
                        Obblighi del debitore 
 
    1. Il debitore, se persona fisica, nonche' gli amministratori o i
liquidatori della societa' o dell'ente nei cui confronti e' aperta la
liquidazione giudiziale, sono tenuti  a  comunicare  al  curatore  la
propria  residenza  ovvero  il  proprio   domicilio   e   ogni   loro
cambiamento. 
    2. Se occorrono informazioni o chiarimenti ai fini della gestione
della procedura, i soggetti di cui  al  comma  1  devono  presentarsi
personalmente al giudice delegato, al  curatore  o  al  comitato  dei
creditori. 
    3. In caso di  legittimo  impedimento  o  di  altro  giustificato
motivo, i medesimi soggetti possono essere  autorizzati  dal  giudice
delegato a comparire per mezzo di un procuratore.