Art. 168 
 
 
                    Pagamento di cambiale scaduta 
 
    1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 166,  comma  2,  non
puo' essere revocato il pagamento di una cambiale, se  il  possessore
di questa doveva accettarlo per non  perdere  l'azione  cambiaria  di
regresso. In tal caso, l'ultimo obbligato  in  via  di  regresso,  in
confronto del quale il curatore  provi  che  conosceva  lo  stato  di
insolvenza del principale obbligato quando  ha  tratto  o  girato  la
cambiale, deve versare la somma riscossa al curatore.