Art. 177 
 
 
                        Locazione finanziaria 
 
    1.  In  caso  di  apertura  della  liquidazione  giudiziale   del
patrimonio  dell'utilizzatore,   quando   il   curatore   decide   di
sciogliersi  dal  contratto  di   locazione   finanziaria   a   norma
dell'articolo 172, il concedente ha  diritto  alla  restituzione  del
bene ed e' tenuto a versare alla curatela l'eventuale differenza  fra
la maggiore somma ricavata dalla vendita o da altra collocazione  del
bene a valori  di  mercato  rispetto  al  credito  residuo  in  linea
capitale, determinato ai sensi  dell'articolo  97,  comma  12,  primo
periodo; per le somme gia' riscosse si applica l'articolo 166,  comma
3, lettera a). 
    2. Il concedente ha diritto di insinuarsi nello stato passivo per
la differenza fra il credito vantato  alla  data  di  apertura  della
liquidazione giudiziale e quanto ricavabile dalla  nuova  allocazione
del bene secondo la stima disposta dal giudice delegato. 
    3.  In  caso  di  apertura  della  liquidazione  giudiziale   nei
confronti di societa' autorizzata alla concessione  di  finanziamenti
sotto  forma  di  locazione  finanziaria,  il   contratto   prosegue.
L'utilizzatore conserva la facolta' di acquistare, alla scadenza  del
contratto, la proprieta' del bene, previo pagamento dei canoni e  del
prezzo pattuito.