Art. 180 
 
 
                   Restituzione di cose non pagate 
 
    1. Se la cosa mobile oggetto della vendita e' gia' stata  spedita
al compratore prima che  nei  suoi  confronti  sia  stata  aperta  la
liquidazione, ma non e'  ancora  a  sua  disposizione  nel  luogo  di
destinazione, ne' altri ha  acquistato  diritti  sulla  medesima,  il
venditore puo' riprenderne il possesso, assumendo  a  suo  carico  le
spese  e  restituendo  gli  acconti  ricevuti,  sempreche'  egli  non
preferisca dar corso al  contratto  facendo  valere  nel  passivo  il
credito per il prezzo, o il curatore non intenda farsi consegnare  la
cosa pagandone il prezzo integrale.