Art. 235 
 
 
                         Decreto di chiusura 
 
    1. La chiusura della  procedura  di  liquidazione  giudiziale  e'
dichiarata con decreto motivato del tribunale su istanza del curatore
o del debitore ovvero di ufficio, pubblicato nelle  forme  prescritte
dall'articolo 45. 
    2. Quando la chiusura della  procedura  e'  dichiarata  ai  sensi
dell'articolo 233, comma 1, lettera d), prima  dell'approvazione  del
programma di liquidazione, il tribunale decide sentiti  il  curatore,
il comitato dei creditori e il debitore. 
    3. Contro il decreto che dichiara la chiusura o  ne  respinge  la
richiesta e' ammesso reclamo a norma  dell'articolo  124.  Contro  il
decreto della corte di appello, il ricorso per cassazione e' proposto
nel  termine  perentorio   di   trenta   giorni,   decorrente   dalla
notificazione o comunicazione del provvedimento per il curatore,  per
il debitore, per il comitato dei creditori e per chi ha  proposto  il
reclamo o e'  intervenuto  nel  procedimento;  dal  compimento  della
pubblicita' di cui all'articolo 45 per ogni altro interessato. 
    4. Il decreto di chiusura acquista efficacia quando e' decorso il
termine per il reclamo, senza che questo sia stato  proposto,  ovvero
quando il reclamo e' definitivamente rigettato. 
    5. Con i decreti emessi ai sensi dei commi 1 e 3, sono  impartite
le  disposizioni  esecutive  volte  ad  attuare  gli  effetti   della
decisione. Allo stesso modo si provvede a seguito  del  passaggio  in
giudicato della sentenza di revoca della  procedura  di  liquidazione
giudiziale o della definitivita'  del  decreto  di  omologazione  del
concordato proposto nel corso della procedura stessa. 
 
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Nota redazionale  
    Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore per effetto
delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio  legis",  viene
riportato  nella  versione  originariamente  pubblicata  in  Gazzetta
Ufficiale.  
    La prima  versione  in  vigore  dell'articolo  e'  visualizzabile
nell'aggiornamento successivo.