Art. 245 
 
 
                      Giudizio di omologazione 
 
    1. Decorso il termine stabilito per  le  votazioni,  il  curatore
presenta al giudice delegato una relazione sul loro esito. 
    2. Se la proposta e' stata approvata, il giudice delegato dispone
che  il  curatore  ne  dia  immediata  comunicazione  a  mezzo  posta
elettronica   certificata   al   proponente,    affinche'    richieda
l'omologazione  del  concordato  e  ai  creditori  dissenzienti.   Al
debitore, se  non  e'  possibile  procedere  alla  comunicazione  con
modalita' telematica,  la  notizia  dell'approvazione  e'  comunicata
mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Con  decreto
da  pubblicarsi  a  norma  dell'articolo  45  fissa  un  termine  non
inferiore a quindici giorni e non superiore a trenta  giorni  per  la
proposizione di eventuali opposizioni, anche da  parte  di  qualsiasi
altro interessato, e per  il  deposito  da  parte  del  comitato  dei
creditori di una relazione motivata col suo parere definitivo. Se  il
comitato dei creditori non provvede  nel  termine,  la  relazione  e'
redatta e depositata dal curatore nei sette giorni successivi. 
    3. L'opposizione e la richiesta di omologazione si propongono con
ricorso a norma dell'articolo 124. 
    4. Se nel termine fissato non vengono  proposte  opposizioni,  il
tribunale, verificata la regolarita' della procedura e l'esito  della
votazione, omologa il concordato con decreto motivato non soggetto  a
gravame. 
    5. Se sono state proposte  opposizioni,  il  tribunale  assume  i
mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti di  ufficio,  anche
delegando uno  dei  componenti  del  collegio.  Nell'ipotesi  di  cui
all'articolo  244,  comma  1,  secondo  periodo,  se   un   creditore
appartenente a una classe dissenziente contesta la convenienza  della
proposta, il tribunale  omologa  il  concordato  se  ritiene  che  il
credito puo' risultare  soddisfatto  dal  concordato  in  misura  non
inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili. 
    6. Il tribunale provvede con decreto motivato pubblicato a  norma
dell'articolo 45.