Art. 256 
 
 
           Societa' con soci a responsabilita' illimitata 
 
    1.  La  sentenza  che  dichiara  l'apertura  della  procedura  di
liquidazione giudiziale nei confronti di una societa' appartenente ad
uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo  V  del  libro
quinto del  codice  civile  produce  l'apertura  della  procedura  di
liquidazione giudiziale anche nei confronti  dei  soci,  pur  se  non
persone fisiche, illimitatamente responsabili. 
    2. La liquidazione giudiziale nei confronti dei soci  di  cui  al
comma 1 non puo' essere disposta decorso un anno  dallo  scioglimento
del  rapporto  sociale  o  dalla  cessazione  della   responsabilita'
illimitata anche in caso di trasformazione, fusione o  scissione,  se
sono state osservate le formalita' per renderle  note  ai  terzi.  La
liquidazione giudiziale  e'  possibile  solo  se  l'insolvenza  della
societa' attenga, in tutto o in parte, a debiti esistenti  alla  data
della cessazione della responsabilita' illimitata. 
    3. Il tribunale, prima di disporre la liquidazione giudiziale nei
confronti  dei  soci  illimitatamente  responsabili,  ne  ordina   la
convocazione a norma dell'articolo 41. 
    4. Se dopo l'apertura della procedura di liquidazione  giudiziale
della societa' risulta  l'esistenza  di  altri  soci  illimitatamente
responsabili, il tribunale, su istanza del curatore, di un creditore,
di un socio nei confronti del quale la procedura e' gia' stata aperta
o del pubblico  ministero,  dispone  l'apertura  della  procedura  di
liquidazione giudiziale nei confronti dei  medesimi.  L'istanza  puo'
essere proposta anche dai soci e dai loro creditori personali. 
    5. Allo stesso modo si  procede  quando,  dopo  l'apertura  della
procedura di liquidazione giudiziale nei confronti di un imprenditore
individuale o di una societa', risulta che l'impresa e' riferibile ad
una  societa'  di  cui  l'imprenditore  o  la   societa'   e'   socio
illimitatamente responsabile. 
    6. Contro la sentenza del tribunale e' ammesso  reclamo  a  norma
dell'articolo  51.  Al  giudizio  di  reclamo  deve  partecipare   il
curatore, il creditore, il socio o il pubblico ministero che proposto
la domanda di estensione, nonche' il creditore  che  ha  proposto  il
ricorso per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale. 
    7. In caso di  rigetto  della  domanda,  contro  il  decreto  del
tribunale l'istante puo' proporre reclamo alla  corte  di  appello  a
norma dell'articolo 50. 
 
          Note all'art. 256: 
 
              - Per i capi III, IV e VI del libro V del codice civile
          vedi note all'articolo 2.