Art. 290 
 
 
            Azioni di inefficacia fra imprese del gruppo 
 
    1. Nei confronti delle imprese appartenenti  al  medesimo  gruppo
possono essere promosse dal curatore, sia nel caso di apertura di una
procedura unitaria, sia nel caso di apertura  di  una  pluralita'  di
procedure,  azioni  dirette  a   conseguire   la   dichiarazione   di
inefficacia di atti e contratti  posti  in  essere  nei  cinque  anni
antecedenti il deposito dell'istanza di liquidazione giudiziale,  che
abbiano avuto l'effetto di spostare  risorse  a  favore  di  un'altra
impresa del gruppo con pregiudizio  dei  creditori,  fatto  salvo  il
disposto dell'articolo 2497, primo comma, del codice civile. 
    2. Spetta alla societa' beneficiaria provare di non essere  stata
a conoscenza del carattere pregiudizievole dell'atto o del contratto. 
    3. Il curatore della procedura di liquidazione giudiziale  aperta
nei  confronti  di  una  societa'  appartenente  ad  un  gruppo  puo'
esercitare, nei confronti delle altre societa' del  gruppo,  l'azione
revocatoria prevista dall'articolo 166 degli atti  compiuti  dopo  il
deposito della domanda di apertura della liquidazione  giudiziale  o,
nei casi di cui all'articolo 166, comma 1, lettere a) e b),  nei  due
anni anteriori al deposito della domanda o nell'anno  anteriore,  nei
casi di cui all'articolo 166, comma 1, lettere c) e d).