Art. 310 
 
 
                   Formazione dello stato passivo 
 
    1. Salvo che le leggi speciali stabiliscano un  maggior  termine,
entro novanta giorni dalla data del provvedimento di liquidazione, il
commissario forma l'elenco dei crediti ammessi  o  respinti  e  delle
domande indicate all'articolo 308, comma 2, accolte o respinte, e  lo
deposita nella cancelleria del tribunale  dove  ha  il  centro  degli
interessi principali. Il commissario trasmette l'elenco  dei  crediti
ammessi o respinti a coloro la cui pretesa non  sia  in  tutto  o  in
parte  ammessa  a  mezzo  posta  elettronica  certificata  ai   sensi
dell'articolo 308, comma 4. Con il deposito in  cancelleria  l'elenco
diventa esecutivo. 
    2. Le impugnazioni, le domande tardive di crediti e le domande di
rivendica e di restituzione sono  disciplinate  dagli  articoli  206,
207, 208 e 210, sostituiti al giudice delegato il giudice  incaricato
per la trattazione  di  esse  dal  presidente  del  tribunale  ed  al
curatore il commissario liquidatore. 
    3. Restano salve le disposizioni delle  leggi  speciali  relative
all'accertamento dei crediti chirografari  nella  liquidazione  delle
imprese che esercitano il credito.