Art. 342 
 
 
                  Falso in attestazioni e relazioni 
 
    1. Il professionista che nelle relazioni o  attestazioni  di  cui
agli articoli 56 comma 4, 57, comma 4, 58 commi 1 e 2, 62,  comma  2,
lettera d), 87, commi 2 e 3, 88, commi 1 e 2, 90, comma 5, 100, commi
1  e  2,  espone  informazioni  false  ovvero  omette   di   riferire
informazioni rilevanti in ordine alla veridicita' dei dati  contenuti
nel piano o  nei  documenti  ad  esso  allegati,  e'  punito  con  la
reclusione da due a cinque anni e con la multa da  50.000  a  100.000
euro. 
    2. Se il fatto e' commesso al  fine  di  conseguire  un  ingiusto
profitto per se' o per altri, la pena e' aumentata. 
    3. Se dal fatto consegue un danno per  i  creditori  la  pena  e'
aumentata fino alla meta'. 
 
--------------  
Nota redazionale  
    Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore per effetto
delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio  legis",  viene
riportato  nella  versione  originariamente  pubblicata  in  Gazzetta
Ufficiale.  
    La prima  versione  in  vigore  dell'articolo  e'  visualizzabile
nell'aggiornamento successivo.