Art. 343 
 
 
                 Liquidazione coatta amministrativa 
 
    1. L'accertamento giudiziale dello stato di  insolvenza  a  norma
degli articoli 296 e 297 e' equiparato alla dichiarazione di apertura
della  liquidazione  giudiziale  ai  fini   dell'applicazione   delle
disposizioni del presente titolo. 
    2. Nel caso di liquidazione coatta amministrativa si applicano al
commissario liquidatore le disposizioni degli  articoli  334,  335  e
336. 
 
-------------- 
Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore  per  effetto
delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio  legis",  viene
riportato  nella  versione  originariamente  pubblicata  in  Gazzetta
Ufficiale. 
  La  prima  versione  in  vigore  dell'articolo  e'   visualizzabile
nell'aggiornamento successivo.